L’Agenzia delle Entrate, con Risposta a interpello n 262 del 12 agosto 2020, chiarisce dettagli sulla sospensione dei pagamenti relativi alle comunicazioni di irregolarità.
Precisa che il Decreto Rilancio ha previsto con l’art. 144 comma 1 una rimessione in termini e sospensione del versamento degli importi richiesti a seguito di controllo automatizzato e formale delle dichiarazioni. In particolare, prevedendo che “i versamenti delle somme dovute ai sensi degli articoli 2, 3 e 3-bis del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 462, in scadenza nel periodo compreso tra l’8 marzo 2020 e il giorno antecedente l’entrata in vigore del presente decreto – in vigore dal 19 maggio 2020 -sono considerati tempestivi se effettuati entro il 16 settembre 2020”.
Si ritiene, pertanto, che la norma rimetta nei termini i contribuenti per i seguenti pagamenti (anche rateizzati):
- per le somme richieste mediante le comunicazioni degli esiti del controllo automatizzato e formale (ex artt. 36 bis e 36 ter del DPR 600/73 e art 54 bis del DPR 633/72) in scadenza tra l’8 marzo e il 18 maggio 2020
- per le somme richieste mediante le comunicazioni degli esiti di liquidazione relativamente ai redditi soggetti a tassazione separata in scadenza tra l’8 marzo e il 18 maggio 2020
Tali versamenti, se effettuati entro il 16 settembre 2020, sono considerati tempestivi e senza sanzioni e interessi.
