Esonero contributi agricoltura, ecco il decreto per il settore vitivinicolo

L’esonero contributivo straordinario per emergenza Covid, istituito dal decreto Rilancio all’art.222  c. 2,  riguardava il periodo dal 1° gennaio 2020 al 30 giugno 2020 dei contributi previdenziali e assistenziali dovuti dai datori di lavoro delle imprese appartenenti alle filiere agrituristiche, apistiche, brassicole, cerealicole, florovivaistiche, dell’allevamento, dell’ippicoltura, della pesca e dell’acquacoltura.

La normativa si completa solo ora con la pubblicazione in Gazzetta del 19 gennaio 2021 di un decreto integrativo  congiunto  Ministero del lavoro e agricoltura riguardante il  settore vitivinicolo ovvero le aziende con  codici ATECO 11.02.10 e 11.02.20;

L’agevolazione era stata  ampliata dal decreto Agosto  convertito in legge, anche a queste imprese ma la norma ha avuto un iter complicato non solo per la sovrapposizione di due decreti legge ma anche per il decreto attuativo ministeriale che non aveva ricompreso le nuove categorie 

Sul tema INPS aveva pubblicato un primo messaggio di istruzioni n. 3341/2020  del 15  settembre 2020 (prima della conversione in legge) che annunciava una circolare di istruzioni e il rilascio del modulo di richiesta, mai pubblicati. 

Veniva specificate alcune indicazioni che restano valide, ovvero  :

  • per le aziende che non svolgono attività prettamente agricole, l’accesso al beneficio è limitato ai soli lavoratori inquadrati nel settore agricolo. 
  • l’esonero si riferisce alla sola quota di contribuzione posta a carico dei datori di lavoro privati;, restano esclusi i premi e contributi dovuti all’INAIL.
  • come di consueto l’esonero è assicurato solo se le aziende sono in  possesso del DURC che certifica il rispetto delle normative ssul lavoro e il rispetto degli accordi e contratti nazionali e territoriali delle categorie interessate.

L’istituto con il messaggio INPS 4353/2020  ha  successivamente comunicato che :

  •  in attesa del rilascio del modulo di presentazione dell’istanza di esonero,  l’assenza del versamento non rileva ai fini della verifica di regolarità contributiva nei confronti dei soggetti identificati nel decreto interministeriale (riportati sotto)
  • Cio comporta, per le aziende beneficiarie,l’esclusione della corrispondente esposizione debitoria da eventuali domande di rateazione dei debiti contributivi in fase amministrativa fino al rilascio del modulo di presentazione dell’istanza di esonero. 

Il decreto pubblicato ieri prevede,  nuovamente, la pubblicazione di apposite istruzioni  e modello aggiornato per la richiesta di esonero da parte dell’INPS entro il 9 febbraio p.v. e nel frattempo precisa che:

  • la  contribuzione riferita ai periodi retributivi dal 1° gennaio 2020 al 30 giugno 2020  gia’ versata potra’ essere compensata con la contribuzione in  futuro  dovuta dal datore di lavoro. 
  • In caso di esito favorevole dell’istanza, qualora l’esonero  sia  concesso in quota parte  per  il  superamento  del  limite  di  spesa  individuale di  contribuenti  dovranno provvedere al versamento della quota risultata eccedente in  un’unica   soluzione  entro  trenta  giorni  dalla  comunicazione  degli   esiti dell’istanza, senza applicazione di sanzioni e interessi. 
  •  In  caso  di  rigetto  dell’istanza,  il   richiedente   dovra’  provvedere al versamento dei contributi sospesi comprensivi di sanzioni civili  e  interessi  calcolati  a  decorrere dalla data della scadenza ordinaria del versamento. 
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