Con il decreto Agosto, il blocco dei licenziamenti prevede tra le sue eccezioni la risoluzione consensuale del rapporto di lavoro. Questo nell’ipotesi di accordi sindacali, come specificato dall’art.14:
“Le preclusioni e le sospensioni di cui ai commi 1 e 2 non si applicano … nelle ipotesi di accordo collettivo aziendale, stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale, di incentivo alla risoluzione del rapporto di lavoro, limitatamente ai lavoratori che aderiscono al predetto accordo, a detti lavoratori e’ comunque riconosciuto il trattamento di cui all’articolo 1 del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22.”
Una chance, dunque, per le aziende in stato di gravi crisi produttive ed in esubero di personale. La novità più importante è che tali accordi collettivi non pregiudicano il diritto alla indennità di disoccupazione Naspi, normalmente esclusa in caso di cessazione volontaria del rapporto di lavoro.
Si attendono chiarimenti ministeriali in merito alle procedure da seguire per le trattative sindacali, non specificate dalla norma.
