Il criterio di cassa manda in tilt la web tax

Il criterio di cassa manda in tilt la web tax italiana. Il 19 febbraio l’Agenzia delle entrate ha incontrato i rappresentanti delle parti (multinazionali digitali, professionisti di studi di consulenza) che hanno inviato pareri in merito alla consultazione pubblica sulla circolare della web tax, pubblicato dell’agenzia lo scorso 16 dicembre 2020. Sono numerose le perplessità in merito alla bozza della circolare attuativa della ritenuta del 3% sul fatturato dei giganti della tecnologia realizzato in Italia. Nella bozza originaria era stato presentato il criterio di competenza al fine di calcolare l’importo della tassa dovuta, ma nell’ultima versione questo è evoluto nel criterio di cassa. Uno dei motivi per l’inversione di rotta sul criterio di cassa, spiegano dalle entrate, è l’individuazione di un criterio obiettivo da applicare a tutti i soggetti d’imposta. Ricordiamo che il criterio di competenza è un principio usato per determinare la rilevanza delle transazioni ai fini contabili in base alla data di registrazione, utilizzato, per esempio, al fine delle dichiarazioni Iva. Al contrario, il criterio di cassa considera le operazioni rilevanti solo alla data dell’effettivo pagamento. Diversi esperti hanno sollevato il problema dato che il principio potrebbe rendere la situazione più onerosa e con margini di errore significativi. Il criterio potrebbe esporre i soggetti passivi a costi di compliance non proporzionati. Si aggiungono problemi di doppia tassazione nel caso in cui viene pagato sia l’annuncio pubblicitario sia il contenuto pubblicato. In aggiunta, la web tax, sollevano gli esperti, essendo un’imposta indiretta, dovrebbe essere deducibile ai fini Ires e Irap, ma l’agenzia ha valutato che prenderà questo problema in considerazione nella prossima formulazione della circolare. Inoltre, i soggetti già dotati di partita Iva non sarebbero obbligati ad ottenere un codice fiscale. È il luogo dove si trova il device (smartphone, computer) a determinare il luogo di riscossione della web tax: la localizzazione dei dispositivi sarà il criterio per la tassazione dei servizi digitali in Italia. E questo presenta delle criticità rilevanti dato che non tutte le società registrano le volte che l’utente vede la pubblicità ma sono i numeri di click. I ricavi digitali, secondo lo schema di provvedimento, sarebbero imponibili quando «il servizio digitale è fruito da utenti mediante l’utilizzo di un dispositivo localizzato nel territorio nello Stato», valendo a tali fini «l’indirizzo di protocollo internet (Ip) del dispositivo stesso o, in mancanza, un altro metodo di geolocalizzazione». I soggetti passivi dell’imposta solo le società con ricavi superiori a 750 milioni di euro in tutto il mondo, di cui almeno 5,5 milioni in Italia. I servizi digitali interessati sono 3 (è escluso l’e-commerce): 1) veicolazione su un’interfaccia digitale (Id) di pubblicità mirata agli utenti (Facebook, Google); 2) messa a disposizione di un’Id multilaterale che consente di facilitare la fornitura diretta di beni o servizi (Booking.com); trasmissione di dati raccolti da utenti e generati dall’utilizzo di un’Id.

Condividi l'articolo!
Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on whatsapp
Share on email
Share on print
slot gacor slot gacor slot gacor https://penjastoto.com/ penjas69 prediksi hk slot gacor slot gacor slot gacor slot gacor slot gacor slot gacor slot gacor slot mahjong