Il milleproroghe conferma il mini stop all’attività di riscossione: pagamenti delle cartelle congelati fino 31 marzo e sospensione delle notifiche di nuovi atti fino al 28 febbraio. Bloccati fino al 28 febbraio anche pignoramenti presso terzi e le verifiche di inadempienza effettuate dalla pubblica amministrazione. Tutto tace invece per quanto riguarda la scadenza del versamento, previsto per il prossimo 1° marzo, delle rate sospese nel 2020 e relative alle pace fiscale (rottamazione ter e saldo e stralcio), la cui possibile nuova proroga dovrebbe essere contenuta nell’ennesimo capitolo della saga dei decreti ristori. Nel decreto milleproroghe (dl 183/2020), approvato in commissione nel week-end e che dovrebbe avere oggi il via libera dell’aula della Camera, è stato inserito l’articolo 22-bis che di fatto clona e abroga quanto previsto dall’articolo 1 del decreto legge 7/2021, con il quale il legislatore era nuovamente intervenuto per bloccare la ripresa dell’attività di riscossione. Le disposizioni contenute nel neo articolo 22-bis impattano principalmente su due fronti: la proroga dei termini di pagamento di cartelle, avvisi di addebito ed accertamento e la sospensione dell’attività di notifica e dei pignoramenti. Per quanto riguarda lo stop dei pagamenti viene ulteriormente modificato il comma 1 dell’articolo 68 del decreto legge 18/2020 (il dl cura Italia). Il comma suddetto nella precedente versione disponeva una sospensione dei termini di versamento scadenti tra l’8 marzo 2020 (21 febbraio per le c.d. zone rosse da dpcm 1/3/2020) e il 31 gennaio 2021. Grazie alla novazione ai sensi dell’articolo 1 del dl 7/2021 assorbito nel dl milleproroghe, l’arco temporale di sospensione viene prolungato fino al 28 febbraio 2021. Rientrano nel mini stop i versamenti relativi alle cartelle di pagamento (compreso le rate delle stesse) nonché dagli avvisi previsti dagli articoli 29 e 30 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 ovvero avvisi di addebito e avvisi di accertamento. Come specificato sempre nel primo comma dell’articolo 68 del dl cura Italia, i versamenti oggetto di sospensione dovranno essere effettuati in unica soluzione entro il mese successivo al termine del periodo di stop, dunque entro il 31 marzo 2021. Il secondo fronte invece, ovvero il congelamento dell’attività di riscossione, riguarda le disposizioni contenute nell’articolo 157 e 152 del decreto rilancio (dl 34/2020). L’articolo 157 al comma 1 prevede un differimento del termine di emissione e notifica di una serie di atti scadenti tra l’8 marzo e il 31 dicembre 2020. Si tratta di atti di accertamento, di contestazione, di irrogazione delle sanzioni, di recupero dei crediti di imposta, di liquidazione e di rettifica e liquidazione che dovevano essere comunque emessi entro la fine del 2020 ma che potranno essere notificati nel periodo compreso tra il 1° marzo 2021 e il 28 febbraio 2022 (rispetto al previgente periodo dal 1 febbraio 2021 e il 31 gennaio 2022). Con il comma 3 dell’articolo in commento, anch’esso modificato dall’articolo 22-bis del milleproroghe, il legislatore mette mano anche ad una serie di atti per i quali i termini di decadenza per la notifica sarebbero spirati nel 2020, aumentando la proroga già disposta e portandola a 14 mesi (rispetto i 13 precedenti). Gli atti in questione sono le cartelle di pagamento emesse in seguito ad attività di liquidazione ex art. 36-bis dpr 600/73 e 54-bis dpr 633/72 sulle dichiarazioni presentate nel 2018, quelle emesse e relative ai modelli 770 presentati nel 2017 ed quelle emesse in conseguenza dei controlli formali ex art. 36-ter dpr 600/73 sui dichiarativi presentati nel 2017 e 2018. Di pari passo con lo stop di pagamenti e delle notifiche il legislatore ha previsto anche il congelamento dell’attività di riscossione coattiva dei tributi.
Grazie al terzo comma dell’articolo 22-bis del dl milleproroghe viene modificato l’articolo 152 del dl rilancio ampliando dal 31 gennaio al 28 febbraio il termine ultimo fissato per la sospensione degli obblighi di accantonamento derivanti dai pignoramenti presso terzi effettuati su stipendi, salari, altre indennità relative al rapporto di lavoro o impiego, nonché a titolo di pensioni e trattamenti assimilati.
