COVID: INAIL tutela anche i lavoratori che rifiutano il vaccino

Anche il lavoratore che rifiuta  di vaccinarsi deve essere tutelato in quanto il vaccino anti COVID  non è un obbligo di legge e INAIL è tenuto alla protezione di tutti i lavoratori  vittime di infortunio sul lavoro secondo le attuali  previsioni normative.  Lo ha fatto sapere l’Inail in una nota del presidente  Bettoni, in risposta ad una richiesta di chiarimenti da parte del Policlinico San Matteo in  Liguria.

Il tema  della protezione dal contagio da COVID 19  nei luoghi di lavoro è estremamente attuale e complesso e molte polemiche sono sorte recentemente  per casi di focolai di Coronavius sorti in strutture sanitarie  proprio a causa di lavoratori che avevano rifiutato la vaccinazione.  Il problema nasce per la malattia contratta nel luogo di lavoro ma a causa di un comportamento individuale che rifiuta la copertura vaccinale.

Il presidente dell’INAIL è molto chiaro: “Il rifiuto di vaccinarsi, configurandosi come esercizio della liberta di scelta del singolo individuo rispetto a un trattamento sanitario, ancorché fortemente raccomandato dalle autorità, non può costituire una ulteriore condizione a cui subordinare la tutela assicurativa dell’infortunato». «Sebbene il rifiuto di vaccinarsi non corrisponda al pressante invito formulato da tutte le autorità sanitarie per l’efficace contrasto della pandemia – continua la nota, “questo non preclude in alcun modo, in base alle regole consolidate, l’indennizzabilità dell’infortunio in caso di contagio in occasione di lavoro. Il rifiuto di sottoporsi al vaccino, espressione comunque della libertà di scelta del singolo individuo, non può comportare l’esclusione per l’infortunato dalla tutela Inail».

Dal punto di vista  legislativo infatti  ad oggi non esiste una obbligatorietà della vaccinazione né per la popolazione in generale (come succede per  tante gravi malattie come poliomielite, tetano, rosolia  difterite ecc..)  né  nel Testo Unico l. 81-2008, e neppure nei protocolli  anti COVID  sulla  salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, concordati tra parti sociali e Governo a causa dell’emergenza  pandemica  per tutti i settori lavorativi, già lo scorso anno.

Va ricordato che in tema di vaccinazione l’articolo 29 del Dlgs 81/2008,  prevede che «il datore di lavoro, su conforme parere del medico competente, adotta misure protettive particolari…tra cui la messa a disposizione di vaccini efficaci per quei lavoratori che non sono già immuni all’agente biologico presente nella lavorazione, da somministrare a cura del medico competente», ma non prevede   l’obbligo del lavoratore di vaccinarsi.

Inoltre da punto di vista più strettamente assicurativo  l’istituto  ricorda che la giurisprudenza ha sempre confermato l’obbligo alla copertura assicurativa anche nei casi in un il lavoratore tenga comportamenti colposi come ad esempio il mancato utilizzo  dei dispositivi di protezione individuale. Tale comportamento semplicemente esclude la responsabilità dei datori di lavoro ma non esime l’INAIL dalla copertura assicurativa

Infine viene precisato che il rifiuto del vaccino COVID  non introduce la possibilità di invocare il concetto di “rischio elettivo”, dal momento che «il rischio di contagio non è certamente voluto dal lavoratore e la tutela assicurativa opera se e in quanto il contagio sia riconducibile all’occasione di lavoro».

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