A fronte del nuovo lockdown generalizzato a partire da lunedi 5 marzo, sono state stanziate ulteriori risorse per Congedi retribuiti ai dipendenti bonus baby sitter per i lavoratori autonomi e talune categorie di dipendenti
INPS ha pubblicato ieri il messaggio 1276 di istruzioni sul congedo COVID straordinario per COVID istituito dal DL Sostegni del 13.3.2021
L’istituto precisa che la piattaforma telematica per le richieste all’INPS non è ancora aggiornata ma i lavoratori possono intanto inoltrare domanda al proprio datore di lavoro.
Il congedo spetta ai genitori lavoratori dipendenti, alternativamente tra loro (non negli stessi giorni), per :
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- figli conviventi minori di anni 14.
- figli con disabilità in situazione di gravità accertata ai sensi dell’articolo 4, comma 1, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, anche non conviventi e senza limite di età
iscritti a scuole di ogni ordine e grado, per le quali sia stata disposta la sospensione dell’attività didattica in presenza, o ospitati in centri diurni a carattere assistenziale per i quali sia stata disposta la chiusura.
Invece per i genitori di figli di età compresa tra i 14 e i 16 anni, è previsto il diritto di astenersi dal lavoro senza corresponsione di retribuzione o indennità, e senza contribuzione figurativa, per la cui fruizione deve essere presentata domanda ai soli datori di lavoro e non all’INPS.
Il congedo è rivolto anche ai genitori lavoratori dipendenti pubblici, i quali devono presentare la domanda direttamente alla propria Amministrazione pubblica datrice di lavoro, secondo le indicazioni dalla stessa fornite, e non all’INPS.
Per poter fruire del congedo di cui trattasi devono sussistere tutti i seguenti requisiti:
a) il genitore deve avere un rapporto di lavoro dipendente in essere;
b) il genitore deve svolgere una prestazione lavorativa per la quale non è prevista la possibilità di svolgimento della stessa in modalità agile;
c) il figlio per il quale si fruisce del congedo deve essere minore di anni 14;
d) il genitore e il figlio per il quale si fruisce del congedo devono essere conviventi durante tutto il periodo di fruizione del congedo stesso;
e) deve sussistere una delle seguenti condizioni in relazione al figlio per il quale si fruisce del congedo:
1) l’infezione da SARS Covid-19;
2) la quarantena da contatto (ovunque avvenuto) disposta con provvedimento del Dipartimento di prevenzione della ASL territorialmente competente;
3) la sospensione dell’attività didattica in presenza.
Requisiti per la fruizione del congedo per figli con disabilità grave
a) il genitore deve avere un rapporto di lavoro dipendente in essere;
b) il genitore deve svolgere una prestazione lavorativa per la quale non è prevista la possibilità di svolgimento della stessa in modalità agile;
c) il figlio, per il quale si fruisce del congedo, deve essere riconosciuto disabile in situazione di gravità ai sensi dell’articolo 4, comma 1, della legge n. 104/1992, e iscritto a scuole di ogni ordine e grado o ospitato in centri diurni a carattere assistenziale;
d) deve sussistere una delle seguenti condizioni in relazione al figlio per il quale si fruisce del congedo:
1) l’infezione da SARS Covid-19;
2) la quarantena da contatto (ovunque avvenuto) disposta con provvedimento del Dipartimento di prevenzione della ASL territorialmente competente;
3) la sospensione dell’attività didattica in presenza;
4) la chiusura del centro assistenziale diurno.
Durata del congedo COVID
Il congedo può essere fruito per periodi, coincidenti in tutto o in parte, con quelli di :
- malattia dei figli per SARS Covid-19,
- quarantena dei figli da contatto,
- sospensione dell’attività didattica in presenza o di chiusura dei centri diurni assistenziali del figlio,
ricadenti nell’arco temporale compreso
- tra il 13 marzo 2021, data di entrata in vigore della norma,
- e il 30 giugno 2021.
ATTENZIONE : Gli eventuali periodi di congedo parentale o di prolungamento di congedo parentale fruiti dal 1° gennaio 2021 e fino al 12 marzo 2021 potranno essere convertiti, senza necessità di annullamento, nel congedo COVID solamente presentando domanda telematica del nuovo congedo, non appena sarà adeguata la relativa procedura informatica.
Riepiloghiamo di seguito le misure di sostegno ai genitori già previste per l’emergenza COVID 19 e le relative istruzioni INPS, progressivamente aggiornate.
Le misure alle famiglie con figli erano state inizialmente previste dal decreto Cura italia di marzo 2020 poi riconfermate fino ad agosto 2020 nel decreto Rilancio, n. 34-2020 del 18 maggio 2020. Successivamente sono intervenuti i Decreti Ristori con ulteriori specifiche misure commisurate al perdurare della pandemia e alla riapertura e parziale chiusura delle scuole in alcune zone del paese.
Si trattava in particolare di:
- 30 giorni congedo parentale straordinario per uno dei genitori lavoratori dipendenti pubblici e privati, o autonomi o iscritti alla Gestione separata con indennità al 50% della retribuzione da fruire dal 5 marzo al 31 agosto 2020, sempre che in famiglia non ci sia un altro genitore non lavoratore o che beneficia di altri sostegni al reddito;
- bonus per l’acquisto di servizi di baby-sitting, per un importo totale di 1200 euro, da utilizzare per prestazioni effettuate nel periodo dal 5 marzo al 31 agosto 2020, in alternativa al Congedo Covid. Si puo utilizzare non solo per una baby sitter a domicilio ma anche per pagare centri estivi . (vedi i dettagli nell’articolo”Bonus centri estivi: le istruzioni) Per i lavoratori dipendenti del settore sanitario, pubblico e privato accreditato, e del comparto sicurezza, difesa e soccorso il bonus è fissato a 2000 euro. Da sottolineare che la richiesta puo essere effettuata fino al 31 agosto 2020.
- 12 giorni di permessi ex legge 104 1992 , in aggiunta a quelli ordinari, per l’assistenza a familiari in condizioni di disabilità da fruire nei mesi di maggio e giugno 2020.
- per i genitori con figli sotto i 16 anni la possibilità di assentarsi dal lavoro per tutta la durata dell’emergenza COVID 19, senza alcuna indennità e senza copertura figurativa ma con divieto di licenziamento e diritto alla conservazione del posto di lavoro.
