Gli agenti della riscossione hanno un altro anno in più di tempo per notificare le cartelle di pagamento, per i ruoli consegnati durante il periodo di sospensione dell’attività di recupero dei crediti, a causa della pandemia. Il differimento si riferisce al termine che la legge fissa al concessionario per accelerare l’attività di riscossione, che deve essere rispettato per evitare il disconoscimento da parte degli enti locali, e più in generale da tutti gli enti impositori, del discarico dei ruoli per inesigibilità e l’irrogazione delle sanzioni per ritardata notifica delle cartelle. È quanto prevede l’articolo 4 del dl Sostegni (4/2021).
La nuova disposizione fa seguito a un intervento normativo precedente, che aveva già prorogato di un anno lo stesso termine. In particolare, l’allungamento dei tempi per la notifica delle cartelle era già stato stabilito dall’articolo 1 del dl 124/2020, che aveva sospeso fino al 31 dicembre scorso l’attività di riscossione e le conseguenti azioni esecutive.
L’articolo 4 del dl Sostegni ha modificato l’articolo 68 del dl Cura Italia, stabilendo che con riferimento ai carichi, relativi alle entrate tributarie e non tributarie, affidati all’agente della riscossione durante il periodo di sospensione, che va dall’8 marzo 2020 al prossimo 31 aprile, è prorogato di 12 mesi il termine di cui all’articolo 19, comma 2, lettera a), del decreto legislativo 112/1999. L’articolo 19 disciplina le cause che comportano la perdita del diritto al discarico delle quote iscritte a ruolo e affidate all’esattore.
Infatti, costituisce causa di perdita del diritto al discarico, tra l’altro, anche la mancata notificazione imputabile agli agenti della riscossione della cartella di pagamento, prima del decorso del nono mese successivo alla consegna dei ruoli coattivi e entro il terzo mese successivo all’ultima rata indicata nel ruolo, per i ruoli spontanei o volontari.
Come già rilevato, la ratio di questa disposizione è quella di accelerare l’attività di recupero dei crediti affidati agli agenti, imponendo la notifica delle cartelle in tempi brevi. Non a caso al mancato rispetto del termine consegue il diniego del discarico dei ruoli consegnati al concessionario, per la sua inadempienza, e l’irrogazione da parte degli enti creditori delle sanzioni, previste dall’articolo 20 del decreto legislativo 112/1999, proporzionali alle quote che non sono state riscosse.
Bisogna ricordare che per ottenere il discarico delle quote iscritte a ruolo, l’agente della riscossione è tenuto a trasmettere, anche in via telematica, all’ente creditore una comunicazione d’inesigibilità. La comunicazione deve essere redatta e trasmessa entro il terzo anno successivo alla consegna del ruolo. La comunicazione va inviata anche se, alla scadenza del termine triennale, le quote sono interessate da procedure esecutive o cautelari già avviate, da contenzioso pendente, da accordi di ristrutturazione o transazioni fiscali e previdenziali, da insinuazioni in procedure concorsuali o da dilazioni in corso.
L’ente creditore può sanzionare il concessionario che non abbia svolto l’attività con la dovuta diligenza e che si sia reso responsabile della mancata riscossione. Una volta trasmesse le domande d’inesigibilità deve essere adottato un atto di contestazione delle sanzioni che deve contenere, a pena di nullità, l’esposizione analitica degli errori e dei vizi riscontrati.
Tra le cause che comportano la responsabilità dell’esattore, e il conseguente diniego del discarico, rientra anche la ritardata notifica delle cartelle. Va posto in evidenza che l’articolo 4 sopra indicato ha prorogato anche il termine per la presentazione delle domande d’inesigibilità dei ruoli consegnati dai creditori nell’anno in corso, fissandolo al 31 dicembre 2026.
