Nel pacchetto di aiuti previsti dal decreto Sostegni bis c’è anche il bonus sanificazione e acquisto di DPI (dispositivi di protezione individuale), con delle novità rispetto al credito d’imposta previsto lo scorso anno.
È bene chiarire che il testo del decreto Sostegni bis è ancora in bozza: per tutte le conferme quindi sarà necessario attendere la pubblicazione del provvedimento in Gazzetta Ufficiale.
In attesa del testo ufficiale, vediamo come funziona il bonus sanificazione e DPI nel 2021 e quali sono le spese ammesse.
Il bonus sanificazione e DPI del decreto Sostegni bis consiste in un credito d’imposta pari al 30% delle spese sostenute nei mesi di giugno, luglio e agosto 2021 fino a un massimo di 60.000 euro di spesa per ciascun beneficiario.
Hanno accesso al bonus:
- le partite IVA esercenti attività d’impresa, arti e professioni;
- gli enti non commerciali, compresi gli enti del Terzo settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti;
- le strutture ricettive extra-alberghiere a carattere non imprenditoriale, ma in questo caso devono essere in possesso di un codice identificativo.
Il bonus non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell’imposta regionale sulle attività produttive. Le modalità di applicazione e fruizione del credito d’imposta saranno individuate da un provvedimento dell’Agenzia delle Entrate.
Per il 2021, secondo la bozza del DL Sostegni bis, sono stati stanziati 200 milioni di euro.
Le spese che rientrano nel perimetro di applicazione del bonus sanificazione e acquisto DPI sono tutte quelle che riguardano per l’appunto la sanificazione degli ambienti e degli strumenti utilizzati, per l’acquisto di dispositivi di protezione individuale e di altre attrezzature utili per garantire la salute dei lavoratori e degli utenti, comprese le spese per la somministrazione di tamponi per Covid-19.
Nel dettaglio, le spese ammesse sono:
- la sanificazione degli ambienti nei quali è esercitata l’attività lavorativa e istituzionale e degli strumenti utilizzati nell’ambito di tali attività;
- la somministrazione di tamponi a coloro che prestano la propria opera nell’ambito delle attività lavorative e istituzionali;
- l’acquisto di dispositivi di protezione individuale, quali mascherine, guanti, visiere e occhiali protettivi, tute di protezione e calzari, che siano conformi ai requisiti essenziali di sicurezza previsti dalla normativa europea;
- l’acquisto di prodotti detergenti e disinfettanti;
- l’acquisto di dispositivi di sicurezza come termometri, termoscanner, tappeti e vaschette decontaminanti e igienizzanti, che siano conformi ai requisiti essenziali di sicurezza previsti dalla normativa europea, ivi incluse le eventuali spese d’installazione;
- l’acquisto di dispositivi atti a garantire la distanza di sicurezza interpersonale, come barriere e pannelli protettivi, incluse le eventuali spese d’installazione.
Il credito d’imposta si potrà usare in compensazione nella dichiarazione dei redditi 2022.
