Scambio di dati fiscali allargato a proprietà di yacht e jet privati. Secondo una risoluzione approvata giovedì dalla commissione per gli affari economici e monetari del Parlamento europeo, le autorità fiscali dei paesi Ue dovrebbero scambiare automaticamente un numero più ampio di informazioni relative a voci reddito non finanziarie: dai titolari effettivi di immobili e società, ai contanti, arte, oro o gioielli contenuti in cassette di sicurezza, porti franchi o depositi doganali. La risoluzione è una dichiarazione non vincolante su ciò che il parlamento europeo vuole dalla revisione della direttiva sulla cooperazione amministrativa in materia fiscale (Dac, 2011/16/Ue), ora arrivata alla settima revisione. La Commissione europea proporrà presto l’ottava, che coprirà lo scambio delle informazioni relative al reddito da criptovalute.
Il quadro Dac «è stato continuamente migliorato per ampliare la portata dello scambio di informazioni al fine di frenare la frode, l’evasione e l’elusione fiscale», afferma la risoluzione, «tuttavia, alcuni tipi di reddito e di attività sono ancora esclusi dal campo di applicazione, il che presenta un rischio di elusione degli obblighi fiscali». Nel documento si osserva che l’efficacia della Dac1 (scambio informazioni su reddito da lavoro, pensioni, prodotti di assicurazione sulla vita e beni immobili) è limitata: gli stati membri hanno l’obbligo minimo di dichiarare solo due categorie di reddito, e invita quindi la commissione a rendere obbligatoria la dichiarazione di tutte le categorie di reddito e di attività del campo di applicazione.
La definizione contenuta nella Dac2 (scambio conti finanziari) di «istituti finanziari» (If) obbligati alla dichiarazione e dei tipi di conti che devono essere segnalati «comporta un rischio di elusione e di aumento della burocrazia». Si chiede quindi che la commissione valuti la necessità di estendere gli obblighi di segnalazione ad altri tipi di istituti e di rivedere la definizione di conti esclusi. Inoltre, non esistono sanzioni prescritte per gli intermediari finanziari che non comunicano o comunicano informazioni in modo falso o errato, e i deputati indicano quindi la necessità di introdurre sanzioni armonizzate ed efficaci per la mancata osservanza degli obblighi.
Il parlamento indica con «grande preoccupazione» che le informazioni sono sottodichiarate e che quelle che vengono comunicate sono sottoutilizzate, questo avviene anche perché il monitoraggio dell’efficacia del sistema è «scarso». La Commissione e gli stati membri dovrebbero quindi istituire un quadro comune per misurare l’impatto e i costi-benefici della Dac.
Va notato, inoltre, che l’efficacia della Dac dipende fortemente dalle norme antiriciclaggio in vigore negli stati membri. Pertanto, «l’insufficiente attuazione» delle direttive antiriciclaggio «in un numero molto significativo di stati membri è molto preoccupante». Senza «un reporting coerente delle informazioni sulla proprietà effettiva richieste dalle norme antiriciclaggio», l’efficacia della Dac «rimarrà gravemente limitata».
Tutti gli stati membri – ad eccezione della Finlandia e della Svezia – hanno rifiutato di concedere al parlamento l’accesso ai dati pertinenti per valutare l’attuazione delle disposizioni Dac, anche la Commissione ha deciso di rifiutare al parlamento l’accesso ai dati in suo possesso.
