Pubblicità degli aiuti di Stato: piccole imprese in affanno. Chi non è obbligato al deposito del bilancio e non possiede un proprio sito internet né appartiene ad una associazione di categoria potrebbe, infatti, non riuscire ad adempiere, entro il prossimo 30 giugno, agli obblighi di pubblicizzazione dei bonus e degli aiuti ricevuti imposti dall’articolo 1, comma 125 quinquies del dlgs 124/2017 (Legge annuale per il mercato e la concorrenza).
La disposizione in oggetto prevede, infatti, che i soggetti non tenuti alla redazione della nota integrativa (e, quindi, al deposito del bilancio d’esercizio), la pubblicità in merito agli aiuti di Stato ricevuti debba essere effettuata «(…) sul proprio sito internet o, in mancanza, sul portale digitale delle associazioni di categoria di appartenenza».
L’omessa pubblicizzazione degli aiuti fa scattare un regime sanzionatorio piuttosto pesante poiché, con effetto dall’1/1/2020, infatti, le omissioni saranno sanzionate in misura pari all’1% dell’aiuto ricevuto, con un minimo di 2.000 euro.
Il destinatario di tale sanzione dovrà inoltre provvedere, entro i novanta giorni successivi alla constatazione, alla pubblicizzazione degli aiuti di Stato ricevuti. Qualora nel suddetto termine non dovesse provvedere la disposizione contenuta nel comma 125-ter della norma sopra richiamata, prevede la restituzione integrale del beneficio ai soggetti eroganti (Stato, enti locali e quant’altro).
Lo scenario attuale è, dunque, estremamente preoccupante per almeno due ordini di motivi: la difficoltà nell’interpretare esattamente cosa debba esattamente intendersi per pubblicazione sul proprio sito internet o sul portale delle associazioni di categoria e la notevole mole di aiuti e bonus concessi durante il periodo emergenziale.
In questa situazione di incertezza, il famigerato termine del 30 giugno si va avvicinandosi sempre più e molte sono le richieste di chiarimenti o di proroga del termine suddetto.
Quanto alla pubblicazione degli aiuti sul sito internet o sul portale dell’associazione i dubbi maggiori riguardano le nuove categorie imprenditoriali, molte delle quali figlie delle recenti evoluzioni della nostra economia, che spesso non hanno una vera e propria associazione di categoria di riferimento.
Molti di questi soggetti ai limiti fra l’impresa e la libera professione, si chiedono se tale obbligo possa essere correttamente adempiuto ricorrendo, ad esempio, al proprio profilo Facebook.
Su tale possibilità, peraltro, si evidenzia che il ministero del lavoro e delle politiche sociali, con una circolare dell’11 gennaio scorso e riferita agli enti del Terzo settore, ha ammesso la possibilità che, in mancanza del sito internet, l’adempimento degli obblighi di pubblicità e trasparenza, imposti dal dlgs 124/2017 siano eseguiti sulla pagina Facebook del soggetto; si ritiene in un profilo dedicato all’attività imprenditoriali che resta comunque a rischio di blocco e senza certezza di rispetto dei termini prescritti.
Una ulteriore criticità riguarda l’esclusione dagli obblighi di pubblicazione qualora l’importo degli aiuti ricevuti sia inferire a 10.000 su base annuale; non risulta chiaro, infatti, se detto limite debba essere inteso per singolo aiuto o cumulativamente.
Nel dubbio molti ritengono che tale limite sia cumulativo, con la conseguenza che si dovranno pubblicare tutti gli aiuti ricevuti, qualora la sommatoria degli stessi sia superiore al suddetto tetto di euro 10.000.
Da ultimo la corretta individuazione degli aiuti soggetti a pubblicazione. Non sempre le disposizioni che hanno istituito i molteplici bonus e ristori durante l’emergenza da Covid-19 hanno individuato la corretta natura degli stessi.
Ciò costringe gli operatori alla ricerca e alla individuazione dei singoli aiuti ricevuti al fine di individuare esattamente quali di questi debbano formare oggetto della suddetta pubblicazione.
Su questo ultimo e importante aspetto occorre sottolineare che nelle istruzioni alla compilazione della dichiarazione dei «Redditi 2021» alcuni degli aiuti ricevuti nel corso del 2020 sono stati appositamente individuati e codificati, ai fini della loro indicazione nel famigerato prospetto dedicato agli aiuti di Stato (quadro «RS»). Restano, tuttavia, molti gli aiuti ricevuti dalle imprese nel corso del 2020 che non trovano collocazione nelle suddette istruzioni per i quali occorre uno sforzo interpretativo; è il caso, tanto per fare un esempio concreto, delle famose indennità di 600 o 1.000 euro previste dai decreti emergenziali a favore degli iscritti alle gestioni previdenziali Inps o alle casse private destinate alla generalità dei contribuenti.
