Poche spese sfuggiranno al nuovo redditometro. Allerta per i contribuenti

Il nuovo redditometro mette in allerta i contribuenti, che saranno controllati in tutte le loro spese: per l’acquisto di generi alimentari e bevande, per i canoni di locazione, per le spese di manutenzione dell’abitazione, e per i consumi di energia elettrica, acqua e gas.

 

Secondo quanto si legge su Italia Oggi, scorrendo le varie categorie di spese si nota come il ricorso alle spese risultanti dai dati disponibili o presenti in anagrafe tributaria sia, quasi sempre, la via privilegiata dal fisco.

La presenza di tali dati in anagrafe tributaria è assicurata dalle fatture elettroniche transitate dal sistema di interscambio o, nei casi in cui tale obbligo non sussista, dalle comunicazioni effettuate periodicamente dagli operatori economici (esempio: spese mediche tramite il sistema tessera sanitaria).

Quando una spesa è presente in anagrafe tributaria il suo valore segnaletico è difficilmente contrastabile dal contribuente. L’unica concreta possibilità che il contribuente può avere per scongiurare la determinazione sintetica del suo reddito sulla base delle stesse è dimostrare, attraverso idonea documentazione, che tali spese per beni e servizi risultanti dall’anagrafe tributaria sono relative esclusivamente ed effettivamente all’attività di impresa o all’esercizio di arti e professioni.

Questa esimente, espressamente prevista dal comma 2 dell’articolo 2 del decreto in oggetto, costringerà il contribuente a provare, documentalmente, la concorrenza delle spese suddette alla formazione del suo reddito d’impresa o di lavoro autonomo.

 

Curiosando fra le oltre 50 voci di spesa presenti nella tabella allegata allo schema di decreto non mancano alcune sorprese.

In primo luogo bisogna sottolineare come per ogni tipologia di elemento induttivo è presente una voce «altre spese», che lascia presupporre come la presenza di una spesa di qualsiasi tipo in anagrafe tributaria possa comunque essere presa a riferimento nella ricostruzione sintetica del reddito complessivo del contribuente.

Inoltre non possono non essere evidenziate le spese relative alle manutenzioni ordinarie o straordinarie degli immobili posseduti dal contribuente, visto anche il grande interesse che tale materia suscita per effetto delle novità normative in materia di superbonus del 110%.

Per il nuovo redditometro le spese di manutenzione ordinaria degli immobili, agevolabili o meno, costituiscono spese per consumi che possono essere utilizzate come dato certo, se presente in anagrafe tributaria, o come dato induttivo tramite ricorso alle medie Istat.

Le spese di manutenzione straordinaria sulle unità abitative, generalmente oggetto di detrazioni fiscali, vengono invece qualificate come veri e propri incrementi patrimoniali (si veda articolo a pagina 26).

Per effetto di tale qualificazione queste spese verranno considerate, ai fini del reddito sinteticamente attribuibile al contribuente, al netto dell’ammontare dei disinvestimenti effettuati nell’anno e dei disinvestimenti netti dei quattro anni precedenti.

 

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