Reddito di emergenza: dal 1° luglio via alle nuove domande

Dopo le mensilità di Reddito di Emergenza per marzo, aprile e maggio 2021  per le famiglie in difficoltà economica a causa del Coronavirus, previste dal  Decreto Sostegni 1 di marzo 2021, arrivano  altri 4 mesi che saranno erogati nei mesi estivi, fino a settembre 2021.

Lo prevede il decreto Sostegni bis pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 25 maggio e in vigore dal 26.

Da segnalare anche il fatto che la nuova norma non proroga la misura del REM (fisso a 400 euro)  per i disoccupati che hanno terminato la Naspi, come previsto nel Sostegni 1. Per quei lavoratori  si è provveduto invece  a eliminare la progressiva riduzione dell’Indennità di disoccupazione nei mesi successivi al 4°  fino alla fine del 2021.

Le domande potranno essere inviate a partire dal 1 luglio prossimo e fino al 31 luglio. A breve l’istituto emanerà la circolare di istruzioni dettagliate anche se si può già immaginare che i requisiti e le modalità di erogazione non saranno diverse da quelle stabilite per il REM del sostegni 1. Potrebbe cambiare il mese  di riferimento riguardante il limite del reddito familiare

Di seguito riepiloghiamo quindi le caratteristiche e le modalità per la richiesta del reddito di emergenza MARZO-MAGGIO 2021 i cui termini di richiesta sono scaduti il 31maggio scorso

L’articolo  12  del  Dl sostegni assegnava 3 ulteriori mensilità di reddito di emergenza a:

1 –  famiglie con i requisiti previsti dal DL Rilancio  n. 34 2020, che sono:

  • valore del reddito familiare, nel mese di febbraio 2021, inferiore alla  soglia di 400 euro, moltiplicati per il corrispondente parametro della scala di equivalenza fino ad un massimo di 2, corrispondente a 800 euro, ovvero fino ad un massimo di 2,1 nel caso di componenti in condizioni di disabilità grave o non autosufficienza come definite ai fini ISEE
  • valore del patrimonio mobiliare familiare con riferimento all’anno 2020,  inferiore a una soglia di euro 10.000, aumentata di euro 5.000 per ogni componente successivo al primo e fino ad un massimo di euro 20.000. Tale massimale è incrementato di 5.000 euro in caso di presenza nel nucleo familiare di un componente in condizione di disabilità grave o di non autosufficienza come definite ai fini ISEE
  • valore dell’Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE) inferiore ad euro 15.000.
  •  Va aggiunto anche, per i nuclei familiari che dichiarano nella DSU di avere residenza in affitto,  l’importo di un dodicesimo del valore annuo del canone di locazione annuo: ad esempio se il canone di locazione annuo è pari a 3.600 euro, l’incremento è pari a 300 euro. In questo modo, il valore che va moltiplicato per la scala di equivalenza al fine di ottenere l’importo del Rem e la relativa soglia del valore del reddito familiare non è più di 400 euro, ma di 700 euro.(vedi tabella sotto)

2 – In alternativa ai requisiti sopracitati il Decreto Sostegni accorda le nuove mensilità  ai  lavoratori disoccupati che:

  • abbiano terminato la percezione delle indennità di disoccupazione Naspi e Discoll  tra il 1 luglio 2020 e il 28 febbraio 2021  e
  • abbiano un ISEE inferiore a 30mila euro.

Restano valide le incompatibilità già previste. 

Il reddito di emergenza è pari , come minimo, a 400 euro,  importo   che va moltiplicato per la scala di equivalenza in base di componenti del nucleo familiare, (fino ad un massimo moltiplicatore di 2,1). Si hanno quindi i seguenti possibili contributi:

nucleo familiare valore equivalenza importo importo con contributo canone di affitto
1 componente adulto 1 400 700
1 adulto e 1 minorenne 1,2 480 840
2 componenti adulti 1,4 560 980
2 adulti e 1 minore 1,6 640 1160
2 adulti e 2 minori 1,8 720 1260
3 adulti e 2 minori 2,0 800 1400
3 adulti 2 minori  di cui 1 disabile 2,1 840 1470

ATTENZIONE nella circolare 61 del 14 aprile 2021 INPS specifica che l’importo per  i beneficiari  disoccupati senza NASPI con ISEE fino a 30mila euro (v sopracitato punto 2) )  non è riferito al nucleo familiare ma al beneficiario ed è fisso a 400 euro.

Il pagamento del Reddito di emergenza può avvenire attraverso diverse modalità:

  • bonifico bancario o postale sul conto intestato al richiedente
  • libretto postale;
  • bonifico domiciliato: pagamento in contanti presso lo sportello di Poste Italiane indicato dal richiedente nella domanda .

Nella nuova circolare si specifica che l’Istituto comunica l’accoglimento o lil rigetto della domanda mediante SMS e/o e-mail, utilizzando i dati di recapito indicati dal richiedente  In caso di respinta, l’Istituto rende disponibili le motivazioni del mancato accoglimento dell’istanza.
Si precisa che il Rem verrà pagato con bonifico domiciliato presso gli sportelli di Poste Italiane S.p.A. anche nel caso in cui:
– l’Iban indicato in domanda non è corretto perché il codice fiscale del beneficiario della prestazione non corrisponde a quello del titolare del conto corrente;
– le coordinate bancarie sono formulate in modo errato.
In tal caso, una volta disposto il pagamento, il lavoratore riceverà un SMS di notifica del pagamento. Successivamente, verrà inviata da POSTEL la comunicazione di liquidazione all’indirizzo di residenza o domicilio. Il beneficiario potrà recarsi a riscuotere il Rem presso qualsiasi ufficio postale , con la comunicazione, un valido documento di identità e un documento attestante il codice fiscale.

Il reddito di emergenza NON spetta al nucleo familiare in cui vi sia un componente che percepisce o abbia percepito altri benefici  istituiti per far fronte alla crisi da Covid 19, e neppure le nuove indennità da  2400 euro che  sono state contestualmente introdotte dal Decreto Sostegni per i lavoratori a termine o precari.

Il Rem non è  neppure compatibile con la presenza in famiglia di  componenti che siano al momento della domanda in una delle seguenti condizioni:

  • titolari di pensione diretta o indiretta ad eccezione dell’assegno ordinario di invalidità
  • titolari di un rapporto di lavoro dipendente la cui retribuzione lorda sia superiore all’importo di 400 euro aumentati con il moltiplicatore in base ai requisiti del nucleo familiare) tranne  i contratti di lavoro intermittente senza indennità di disponibilità;
  • percettori di reddito di cittadinanza.

Le domande vanno  all’Inps, esclusivamente on line,  presentando domanda tramite:

 −    il sito internet dell’Inps (www.inps.it), autenticandosi con PIN, SPID, Carta Nazionale dei Servizi e Carta di Identità Elettronica; (si ricorda che il PIN INPS è in fase di dismissione: per chi non lo ha già  è consigliabile richiedere direttamente lo SPID).

−    gli istituti di patronato 

−    i centri di assistenza fiscale  convenzionati con l’Inps.

La domanda va presentata da uno dei componenti del nucleo familiare, individuato come  richiedente  in nome e per conto di tutto il nucleo.

Solitamente la decorrenza dei pagamenti è dal mese successivo alla  data della domanda.

Da notare che è  necessario che alla data di presentazione della domanda sia già stata presentata una DSU, ordinaria o per ISEE corrente.

Si ricorda che non è valida l’attestazione ISEE riferita al nucleo ristretto. Se sono presenti minori va presentato l’ISEE minorenni.

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