Cartelle, sempre da motivare: senza adeguata motivazione anche la cartella di pagamento è nulla

Senza adeguata motivazione anche la cartella di pagamento è nulla. Trattandosi di un atto impositivo la stessa, al pari dell’avviso di accertamento, deve essere motivata in relazione ai presupposti di fatto e di diritto che hanno originato la pretesa. Quando la cartella si riferisce alla liquidazione delle imposte dovute sulla base dei dati forniti dal contribuente o rinvenibili negli archivi dell’anagrafe tributaria, l’onere motivazionale dell’ufficio può ritenersi assolto mediante un richiamo alla dichiarazione stessa o agli estremi del procedimento sottostante. È sulla base di questi principi, ritenuti consolidati, che la quinta sezione civile della Corte di Cassazione, con le ordinanze numero 16853 e 16854 del 15 giugno scorso, ha respinto i ricorsi presentati dall’ufficio, confermando l’annullamento delle cartelle di pagamento disposte dalla sentenza di appello. Entrambe le ordinanze avevano a riferimento cartelle di pagamento emesse dall’ufficio a seguito di un diniego di condono a carico della stessa società contribuente, seppur con riferimento a due diverse annualità. La Commissione tributaria regionale (Ctr) aveva sposato la tesi della società, difesa dall’avvocato Maurizio Villani, secondo la quale le cartelle ricevute erano non sufficientemente motivate poiché dall’esame delle stesse «non si comprende l’iter seguito per la determinazione dei valori riportati» ed inoltre, sempre secondo la difesa, «la chiarezza è elemento essenziale per instaurare sia un valido contraddittorio sia un altrettanto valido ricorso introduttivo». Contro tale decisione della Ctr l’Agenzia delle entrate, nel ricorso per Cassazione, aveva invece sostenuto che nel caso della cartella di pagamento emessa a seguito di una iscrizione a ruolo derivante dal controllo dei dati forniti dal contribuente, l’esigenza di motivazione dell’atto doveva ritenersi ben più limitata e quindi assolta. La Cassazione ha respinto l’assunto confermando che anche la cartella di pagamento, in quanto atto impositivo capace di incidere sulla sfera patrimoniale del contribuente, deve essere adeguatamente motivata in relazione sia ai presupposti di fatto che di diritto, sulla base dei quali la pretesa stessa trae origine. Nelle due ordinanze in commento i giudici di legittimità evidenziano anche un ulteriore elemento, di estrema importanza, in riferimento alle problematiche di motivazione degli atti tributari. Secondo la suprema corte la verifica dell’osservanza dell’obbligo dell’ufficio di indicare i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche degli atti deve essere riscontrata non in astratto, bensì alla luce delle finalità che tale obbligo è chiamato ad assolvere. Nello specifico l’obbligo di motivazione deve, da un lato, mettere a conoscenza del contribuente l’an e il quantum della pretesa fiscale in modo tale da consentirgli, eventualmente, di difendersi in modo adeguato e, dall’altro, di delimitare le ragioni dell’ufficio in tale ambito contenzioso (cass. 26485/2008; 27653/2005; 13094/2002). Inoltre, quando alla Corte viene richiesto di pronunciarsi sull’adeguatezza, o meno, della motivazione di un atto tributario, la parte richiedente deve farsi carico di trascrivere o riportare in maniera adeguata, il contenuto dell’atto stesso allo scopo di consentire alla Corte di valutare la fondatezza o meno della censura avanzata. In assenza di ciò, sempre sulla base di un principio giurisprudenziale al quale il collegio giudicante ha ritenuto di dover dare continuità, il ricorso è da giudicarsi inammissibile (cass. 16147/2017). Le due ordinanze segnano un altro passo in avanti nella adeguata motivazione degli atti giuridico-tributari.

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