Il decreto Agosto del 14.8.2020 ha istituito una nuova indennità di 1000 euro una tantum per alcune categorie di lavoratori a termine o con contratti atipici, in particolare quelli raggiunti in ritardo dal sostegno al reddito per l’emergenza COVID-19.
Le categorie interessate e i relativi requisiti sono i seguenti :
- dipendenti stagionali del settore turismo e degli stabilimenti termali che hanno cessato involontariamente il rapporto di lavoro nel periodo compreso tra il 1°gennaio 2019 e il 17 marzo 2020, non titolari di pensione, né di rapporto di lavoro dipendente, né di NASPI, alla data di entrata in vigore della norma
- lavoratori in somministrazione, impiegati presso imprese utilizzatrici operanti nel settore del turismo e degli stabilimenti termali, che abbiano cessato involontariamente il rapporto di lavoro nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 17 marzo 2020, non titolari di pensione, né di rapporto di lavoro dipendente, né di NASPI, alla data di entrata in vigore della presente disposizione
- lavoratori dipendenti stagionali appartenenti a settori diversi da quelli del turismo e degli stabilimenti termali che hanno cessato involontariamente il rapporto di lavoro nel periodo compreso tra il 1°gennaio 2019 e il 17 marzo 2020 e con almeno trenta giornate lavorative nel medesimo periodo;
- lavoratori intermittenti, che abbiano svolto la prestazione lavorativa per almeno trenta giornate nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 17 marzo 2020;
- lavoratori autonomi, privi di partita IVA, non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, che tra il 1°gennaio 2019 e il 29 febbraio 2020 siano stati titolari di contratti autonomi occasionali, che non abbiano un contratto in essere alla data di entrata in vigore del decreto. Devono essere già iscritti alla data del 17 marzo 2020 alla Gestione separata di cui all’aiiicolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, con accredito nello stesso arco temporale di almeno un contributo mensile;
- incaricati alle vendite a domicilio con reddito annuo 2019 derivante dalle medesime attività superiore ad euro 5.000 e titolari di partita IVA attiva e iscritti alla Gestione Separata alla data del 17 marzo 2020 e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie
- lavoratori iscritti al Fondo pensioni lavoratori dello spettacolo che hanno i requisiti di cui all’articolo 38 del decreto legge del 17 marzo 2020 11. 18, OPPURE con almeno sette contributi giornalieri versati nel 2019, cui deriva un reddito non superiore ai 35.000 euro.
- lavoratori dipendenti a tempo determinato del settore del turismo e degli stabilimenti termali in possesso cumulativamente di uno o più contratti di lavoro a tempo determinato nel settore del turismo e degli stabilimenti termali, pari ad almeno trenta giornate tra il 1° gennaio 2019 e il 17 marzo 2020 e nel 2018
Tutti i soggetti citati non devono essere in alcuna delle seguenti condizioni:
a) titolari di altro contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, tranne il contratto intermittente
b) titolari di pensione, con l’esclusione delle pensioni di invalidità civile
Le indennità non concorrono alla formazione del reddito e sono erogate dall’INPS, previa domanda, nel limite di spesa complessivo di 680 milioni di euro per l’anno 2020.
Con un messaggio sul sito INPS ha comunicato che dal 23 ottobre 2020 è attivo il servizio per la presentazione delle domande di indennità Covid-19 onnicomprensiva.
ATTENZIONE: Coloro che hanno già beneficiato di indennità Covid-19 e che rientrano nelle suddette categorie di lavoratori, anche a seguito di riesame con esito positivo, non devono presentare domanda per l’indennità onnicomprensiva, in quanto quest’ultima verrà erogata direttamente dall’INPS.
Coloro che, invece, non hanno ancora presentato domanda per altre indennità Covid-19 o che hanno presentato domanda ma questa risulta “Respinta”, devono presentare una nuova domanda per l’indennità onnicomprensiva.
La possibilità di richiedere le precedenti indennità previste dal decreto Rilancio invece è decaduta.
Ricordiamo che il decreto Agosto prevede anche :
- il rinnovo del bonus 1000 euro per maggio ai professionisti iscritti alle Casse private;
- un bonus 600 euro ai lavoratori marittimi e il rinnovo del bonus 600 euro per giugno ai collaboratori sportivi.
Per essi sono previste procedure di domanda distinte.
