A rilento i contributi a fondo perduto per la attività stagionali. 3 miliardi fermi

Vanno a rilento le erogazioni del contributo a fondo perduto per la attività stagionali.Da una ricognizione effettuata da ItaliaOggi si contano sulle dita i pagamenti ricevuti dai contribuenti che hanno fatto richiesta per il contributo noto anche come «alternativo».

Conti alla mano quindi, come rilevabile dalla relazione tecnica allegata al decreto sostegni bis (il dl 73/2021) che ha introdotto la nuova forma di sostegno, restano fermi al palo quasi la totalità dei 3,4 miliardi stanziati per la disposizione. La maggioranza delle istanze presentate risultano infatti ancora in stato di lavorazione.

Solo una minima parte invece, principalmente quelle inviate nella mensilità di luglio, sono state definite dall’agenzia delle entrate con l’invio del correlato bonifico o la «certificazione» del credito d’imposta.

Va ricordato infatti che le domande per il ristoro alternativo, come stabilito dal provvedimento dell’agenzia delle entrate n. 175776/2021 pubblicato lo scorso 2 luglio, potevano essere trasmesse a partire dal giorno 5 luglio 2021 e non oltre il giorno 2 settembre 2021 (vedi ItaliaOggi del 2 settembre). Tramite i canali telematici Entratel/Fisconline l’invio era effettuabile solo dal 7 luglio 2021. Condizione imprescindibile per la presentazione delle domanda era quella di avere presentato la lipe del primo trimestre 2021.

Il contributo è noto come «alternativo» perché, rispetto alla versione ordinaria del sostegno, mira ad intercettare la contrazione del fatturato riscontrata nel periodo di lockdown del primo trimestre 2021. Come stabilito infatti al comma 8 dell’articolo 1 del dl 73/2021, il ristoro in commento spetta a condizione che l’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del periodo dal 1° aprile 2020 al 31 marzo 2021 sia inferiore almeno del 30 per cento rispetto all’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del periodo dal 1° aprile 2019 al 31 marzo 2020.

Una volta poi rispettato il requisito oggettivo della diminuzione del fatturato vi è una differenza nella determinazione percentuale del contributo spettante a seconda se si ha o meno beneficiato del sostegno ordinario.

I soggetti che ne hanno beneficato determinano il ristoro applicando alla contrazione misurata le percentuali del 60, 50, 40, 30 o 20 per cento a seconda dell’ammontare dei ricavi o compensi dichiarati nel 2019. I soggetti che invece non hanno presentato l’istanza al contributo sostegni o che hanno ricevuto uno scarto, oppure ancora hanno restituito interamente il contributo in quanto indebitamente percepito, applicano invece percentuali maggiorate pari al 90, 70, 50, 40 o 30 per cento dei ricavi 2019.

Va specificato che i contribuenti che hanno ottenuto il sostegno ordinario potranno ottenere solo l’eventuale maggior valore determinato con la nuova modalità di calcolo ed il ristoro già corrisposto o riconosciuto sotto forma di credito d’imposta dall’Agenzia delle entrate verrà scomputato dall’ammontare dell’alternativo.

Dal punto di vista della modalità di fruizione invece il legislatore ha mantenuto, così come per gli altri ristori, una doppia possibilità. I richiedenti infatti possono scegliere di ricevere il bonifico dall’agenzia delle entrate oppure (scelta irrevocabile) di avere un credito d’imposta di pari ammontare da utilizzare esclusivamente in compensazione ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, presentando il modello F24 esclusivamente tramite i servizi telematici resi disponibili dall’Agenzia delle entrate. (Italia Oggi)

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