Rivoluzione per le aliquote Iva: la riforma fiscale targata Draghi-Franco, varata ieri dal consiglio dei ministri, si concentrerà in particolare sulle misure dell’imposta e sul paniere dei prodotti sottoposti a tassazione agevolata, con l’intento di semplificare l’imposizione, contrastare l’erosione e l’evasione ed incrementare l’efficienza in armonia con le regole Ue.
Questo è quanto si evince dalla lettura del testo dell’articolo 5 della bozza di disegno di legge di riforma, dedicato all’Iva e alle accise, che per il resto, nella sua stringatissima formulazione, lascia coperte le carte sui possibili contenuti delle norme di attuazione di quello che viene definito, per quanto concerne l’Iva, un intervento di razionalizzazione della struttura dell’imposta. Il «particolare riferimento» al numero e ai livelli delle aliquote e alla distribuzione delle base imponibili tra le diverse aliquote, infatti, parrebbe indicare solo uno degli ambiti dell’intervento, senza escludere la possibilità di modifiche a tutto tondo della normativa nazionale, nel rispetto del generico principio della razionalizzazione «in coerenza con la disciplina europea armonizzata dell’imposta». Per quanto riguarda le accise, invece, la riforma dovrà mirare all’adeguamento della struttura e delle aliquote in coerenza con l’European Green Deal e con la normativa armonizzata, al fine di contribuire alla riduzione delle emissioni di gas nocivi e allo sviluppo delle fonti energetiche alternative.
Tornando alle aliquote Iva, le modifiche alla normativa nazionale, che attualmente prevede, accanto all’aliquota ordinaria del 22%, le aliquote ridotte del 4%, del 5% e del 10% per i beni e servizi elencati nella tabella A, parte II, II-bis e III, allegata al dpr 633/72, dovranno rispettare le consegne dettate agli articoli da 96 a 99 della direttiva Iva. Secondo tali disposizioni, gli stati membri applicano un’aliquota ordinaria non inferiore al 15%; essi possono inoltre applicare una o due aliquote ridotte (non inferiori al 5%, salvo le deroghe transitorie di cui fruisce, tra l’altro, l’Italia) unicamente ai beni e servizi elencati nell’allegato III alla direttiva.
Allo stato dell’arte, quindi, è consentito variare la misura delle aliquote e modificare la composizione del paniere, nel rispetto però dei suddetti vincoli unionali (livelli minimi e prodotti agevolabili). Sarebbe possibile, ad esempio, assoggettare ad aliquota più elevata un prodotto ricompreso nella tabella A, ma non sottoporre ad aliquota agevolata un prodotto non compreso nell’allegato III alla direttiva.
Si deve però ricordare che questo scenario cambierebbe radicalmente in caso di approvazione della proposta di direttiva COM (2018) 20, licenziata dalla Commissione europea il 18 gennaio 2018, che prevede in un certo senso di ribaltare la disciplina attuale: gli stati membri potrebbero applicare due/tre aliquote ridotte ed un’aliquota zero, a beneficio del consumatore finale, sui beni e servizi da essi liberamente scelti, eccettuati quelli ricompresi nelle categorie menzionate in apposito elenco, obbligatoriamente soggetti all’aliquota ordinaria (servizi delle agenzie di viaggi, metalli preziosi, gioielli e bigiotteria, bevande alcoliche, mezzi di trasporto, oli combustibili e lubrificanti, armi e munizioni, apparecchiature elettriche). (Italia Oggi)
