È stato reintrodotto nel nostro ordinamento giuridico attraverso la disposizione contenuta nell’articolo 3-bis del dl n.146/2021 che prevede forti limitazioni, se non addirittura vere e proprie esclusioni, per l’impugnativa del ruolo e della cartella di pagamento che si assume invalidamente notificata.
Per evitare in tempi rapidi i pregiudizi derivanti da tali atti, i contribuenti hanno infatti un’unica possibilità: pagare il dovuto e poi ricorrere all’autorità giudiziaria.
Non sembra possibile percorrere altre strade quando l’iscrizione a ruolo crea pregiudizi al contribuente quali, ad esempio, la partecipazione ad una gara di appalto o il rinnovo di un contratto con un ente della pubblica amministrazione.
In queste situazioni, per le quali la disposizione sopra richiamata prevede la possibilità di impugnativa della cartella invalidamente notifica, le tempistiche del contenzioso non consentono di ipotizzare soluzioni alternative al pagamento integrale, o rateale, degli importi iscritti a ruolo al fine di poter eliminare rapidamente, il pregiudizio.
Rimuovere l’importo a ruolo tramite il pagamento dello stesso consentirà infatti di ottenere una situazione di sostanziale regolarità fiscale che, come tale, permetterà al contribuente di partecipare alla gara o di rinnovare il contratto con la pubblica amministrazione.
Contestualmente al pagamento, integrale o della prima rata, il contribuente si attiverà anche per contestare, presso la competente commissione tributaria, i difetti di notifica e/o il merito dell’iscrizione a ruolo e della cartella di pagamento.
Nello stesso momento in cui si procede al pagamento sarà comunque opportuno avvisare l’Agenzia delle entrate che lo stesso non assume alcuna valenza di accettazione degli importi richiesti, ma bensì che il pagamento viene effettuato al solo fine di evitare gli imminenti pregiudizi dallo stesso derivanti.
Questa salvaguardia si potrebbe attuare inviando una comunicazione tramite PEC all’ufficio delle entrate che ha emesso l’atto oggetto del contendere.
La reintroduzione, seppur in maniera surrettizia del “solve et repete” non è certo un passo in avanti del nostro ordinamento giuridico tributario. Al contrario rappresenta un ritorno al passato quando per poter far valere le proprie ragioni nel giudizio il contribuente doveva preventivamente procedere al pagamento di quanto allo stesso richiesto dall’amministrazione finanziaria.
Ma se in presenza delle tre situazioni di grave pregiudizio previste dalla disposizione del dl 146/2021 sopra richiamata è comunque possibile impugnare la cartella invalidamente notificata, seppur ricorrendo al solve et repete, nelle altre circostanze il contribuente potrà solo pagare senza nemmeno poter richiedere la ripetizione dell’indebito.
Anche se le somme richieste con la cartella di pagamento non validamente notificata fossero non dovute, magari perché già corrisposte dal contribuente, se quest’ultimo non riesce a dimostrare che dalla stessa può derivare uno degli specifici gravi pregiudizi previsti nell’articolo 3-bis sopra richiamato, il ricorso non potrebbe che essere dichiarato improcedibile dalla commissione tributaria. In situazioni come quella da ultimo descritta resterebbe, quale unica via, l’autotutela nei confronti dell’ufficio che ha emesso l’atto che, una volta acclarata la sua illegittimità, dovrebbe procedere al suo annullamento.
