Si ricorda che, ai sensi del D.M. 15 gennaio 2015 sugli importi massimi delle commissioni applicabili alla clientela da parte degli intermediari, per i BOT a 182 gg. la commissione massima è fissata nella misura dello 0,10%.
I BOT sono posti all’asta con il sistema di collocamento dell’asta competitiva, con richieste degli operatori espresse in termini di rendimento. Ciascuno degli operatori partecipanti alle aste può presentare fino ad un massimo di cinque richieste di acquisto.
I buoni possono essere sottoscritti per un importo minimo di mille euro. Per ciascuna emissione di BOT, il prezzo fiscale di riferimento è il prezzo medio ponderato della prima tranche, calcolato sulla base del corrispondente rendimento medio ponderato.
I rendimenti indicati dagli operatori partecipanti alle aste dei BOT, espressi in termini percentuali, possono variare, per tutte le tipologie di titoli, di un millesimo di punto percentuale o multiplo di tale cifra. Non sono ammesse all’asta richieste senza indicazione del rendimento. L’importo di ciascuna richiesta non può essere inferiore ad un milione e mezzo di euro (1.500.000€).
Il collocamento dei BOT verrà effettuato nei confronti degli operatori indicati nel decreto di emissione.
In attuazione di quanto disposto nella Sez.II – Tit. V del decreto legislativo 24 giugno 1998, n. 213, e relative norme di attuazione, in relazione alla dematerializzazione dei titoli di Stato, i buoni ordinari del Tesoro sono rappresentati da iscrizioni contabili a favore degli aventi diritto. La Banca d’Italia provvede a inserire in via automatica le partite dei BOT sottoscritti in asta da regolare nel servizio di compensazione e liquidazione avente a oggetto strumenti finanziari con valuta pari a quella di regolamento.
Sulla base delle assegnazioni, gli intermediari aggiudicatari accreditano i relativi importi sui conti intrattenuti con i sottoscrittori.
Le richieste di acquisto dovranno pervenire alla Banca d’Italia, nei termini sopra indicati, esclusivamente tramite la rete nazionale interbancaria, con l’osservanza delle modalità stabilite nel decreto di emissione. Si ricorda che in caso di malfunzionamento delle apparecchiature, che non consenta l’immissione dei messaggi nella rete, le richieste di partecipazione all’asta debbono essere inviate con modulo trasmesso via fax.
