L’amministratore del Condominio istante, rappresenta che l’edificio in questione è composto da 10 negozi al pian terreno e 10 appartamenti al 1° piano, e che ciascuna unità (sia residenziale che commerciale) dispone di impianto termico autonomo secondo la definizione riportata all’articolo 3, comma 1, lett. c) del d.lgs. 10 giugno 2020 n. 48.
Ciascun negozio al piano terra dispone di ingresso indipendente da strada
pubblica, mentre gli appartamenti dispongono dell’ingresso da un ballatoio comune servito da due scale poste ai lati dello stesso; inoltre, la superficie totale degli appartamenti è uguale alla superficie totale dei negozi.
Ciò posto, si chiede se sia possibile accedere alle agevolazioni di cui all’articolo 119 del Decreto legge n. 34 del 2020 (cd. Superbonus) per le seguenti tipologie di interventi relativamente a soli appartamenti residenziali:
- isolamento delle superfici opache verticali e orizzontali che confinano con gli
appartamenti stessi (intervento trainante); - sostituzione degli infissi (intervento trainato);
- sostituzione delle schermature solari nel lato sud (intervento trainato).
SOLUZIONE INTERPRETATIVA PROSPETTATA DAL CONTRIBUENTE
L’Istante ritiene che alla luce della circolare n. 24/E del 8 agosto 2020 il
Condominio in esame possa essere ammesso al Superbonus a condizione che: - l’assemblea di condominio approvi gli interventi con benefici e oneri a carico
dei soli appartamenti; - sia redatta un’A.P.E. ante e post intervento relativamente ai soli appartamenti
(condominio Ristretto); - venga rispettato ogni altro requisito previsto dalla normativa.
PARERE DELL’AGENZIA DELLE ENTRATE
L’articolo 119 del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34 (decreto Rilancio),
convertito, con modificazione, dalla legge 17 luglio 2020 n.77, ha introdotto nuove disposizioni che disciplinano la detrazione delle spese sostenute dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2021 a fronte di specifici interventi finalizzati alla efficienza energetica
(ivi inclusa la installazione di impianti fotovoltaici e delle infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici negli edifici) nonché al consolidamento statico o alla riduzione del rischio sismico degli edifici (cd. “Superbonus”).
La detrazione, spettante nella misura del 110 per cento delle spese sostenute, è ripartita in 5 quote annuali di pari importo.
