Il pignoramento esattoriale presso terzi può estendersi anche a somme che il debitore deve ancora ricevere, persino a distanza di anni dalla notifica dell’atto. Perché ciò sia possibile, però, è necessario che il credito derivi da un rapporto giuridico già esistente al momento del pignoramento. A chiarirlo è la Corte di Cassazione con la sentenza n. 25217/2026, che interviene sull’applicazione dell’articolo 72-bis del DPR n. 602/1973, relativo alle procedure di riscossione mediante pignoramento dei crediti verso terzi.
La pronuncia affronta anche un altro aspetto importante: la sospensione della procedura esecutiva non determina automaticamente la liberazione delle somme sottoposte a vincolo. Il terzo pignorato può quindi essere ancora tenuto a custodire il denaro, purché il pignoramento conservi la propria efficacia. Allo stesso tempo, il vincolo non può rimanere in vigore senza limiti temporali.
Il caso dell’avvocato e il credito nei confronti dell’Inps
La controversia esaminata dalla Suprema Corte riguarda un avvocato che vantava un credito superiore a 4.000 euro, oltre alle spese legali, nei confronti dell’Inps. La somma gli era stata riconosciuta dal Tribunale di Bari con una sentenza depositata nel 2014, in relazione all’attività professionale svolta come difensore distrattario.
L’Inps, tuttavia, si era rifiutato di versare direttamente il denaro al legale. Il motivo risaliva al 2010, quando Equitalia aveva notificato all’Istituto un pignoramento presso terzi relativo alle somme dovute e debende all’avvocato, nell’ambito del recupero di un debito del professionista verso l’agente della riscossione.
In sostanza, l’Inps era stato individuato come terzo pignorato e aveva provveduto ad accantonare le somme, ritenendo che fossero ancora soggette al vincolo disposto anni prima.
La battaglia giudiziaria e il ricorso in Cassazione
Per ottenere il pagamento del proprio credito, l’avvocato aveva avviato un’esecuzione forzata contro l’Inps. L’Istituto si era opposto, sostenendo che il precedente pignoramento impedisse di corrispondere il denaro al professionista.
Il giudice di primo grado aveva accolto l’opposizione dell’Inps e la Corte d’Appello di Bari aveva successivamente confermato tale decisione.
L’avvocato si era quindi rivolto alla Cassazione, contestando, tra gli altri aspetti, che un pignoramento notificato nel 2010 potesse riguardare un credito riconosciuto soltanto nel 2014.
Quando il pignoramento può comprendere i crediti futuri
Per risolvere la controversia, la Corte ha esaminato la disciplina prevista dall’articolo 72-bis del DPR n. 602/1973. Questa norma consente all’agente della riscossione, in presenza dei presupposti richiesti, di ordinare direttamente al terzo il pagamento delle somme dovute al debitore, senza dover ottenere preventivamente un provvedimento giudiziale di assegnazione.
Si tratta di una procedura speciale e semplificata, diversa dall’ordinaria espropriazione presso terzi. La sua applicazione non è limitata ai crediti già quantificati e immediatamente esigibili al momento della notifica.
Richiamando anche l’ordinanza n. 28520/2025, la Cassazione ha ribadito che il pignoramento può comprendere crediti futuri, purché derivino da un rapporto giuridico già esistente quando l’atto viene notificato.
La distinzione è fondamentale: una somma può diventare concretamente esigibile soltanto in un momento successivo, ma avere origine in un rapporto già instaurato. Di conseguenza, la data in cui il credito viene liquidato non è, da sola, sufficiente a stabilire se possa essere sottoposto a pignoramento.
Nel caso esaminato, il credito dell’avvocato era stato riconosciuto nel 2014, ma derivava dall’attività difensiva svolta in un giudizio iniziato nel 2005, dunque prima della notifica del pignoramento del 2010. La Corte ha ritenuto che il credito fosse riconducibile a un rapporto processuale già esistente al momento dell’atto, ammettendo pertanto che il vincolo potesse estendersi anche a quella somma.
La sospensione non libera automaticamente le somme
La Cassazione ha inoltre precisato che la sospensione della procedura esecutiva non comporta, di per sé, né l’estinzione né l’inefficacia del pignoramento. Il terzo resta quindi tenuto a custodire le somme vincolate finché l’atto conserva i propri effetti.
Questo principio, tuttavia, non autorizza a mantenere il denaro bloccato per un periodo illimitato. Quando sussistono incertezze sull’esistenza dell’obbligazione del terzo, occorre individuare un limite temporale oltre il quale, in mancanza dei necessari sviluppi procedurali, il pignoramento può perdere efficacia.
La finalità è evitare che la possibilità di sottoporre a vincolo crediti futuri si trasformi in un’indisponibilità permanente delle somme. Nella vicenda concreta, però, la Corte ha escluso che vi fossero i presupposti per dichiarare inefficace o estinto il pignoramento notificato nel 2010.
Il ricorso dell’avvocato è stato pertanto respinto, con conferma della decisione della Corte d’Appello di Bari.
Cosa cambia per debitori ed enti coinvolti
La sentenza n. 25217/2026 offre un’indicazione rilevante per banche, enti previdenziali e tutti i soggetti che ricevono un atto di pignoramento presso terzi.
Per stabilire se una somma rientri nel vincolo, non basta verificare quando sia stata liquidata o sia diventata esigibile. È necessario ricostruire anche l’origine del credito e accertare che il pignoramento sia ancora efficace.
In conclusione, anche un credito riconosciuto anni dopo la notifica può essere pignorato, se trova fondamento in un rapporto giuridico già esistente al momento dell’atto. La possibilità di estendere il vincolo ai crediti futuri, tuttavia, non elimina la necessità di rispettare i limiti temporali e procedurali previsti dalla legge.
