Finisce l’anno 2020 e si torna a parlare di conguaglio per il bonus Renzi: nonostante le novità introdotte con il decreto sul taglio del cuneo fiscale, non si è riusciti a fare in modo di implementare il funzionamento della misura e rimane il rischio di restituzione.
A dare maggiori chiarimenti in merito c’è la circolare n. 29 del 14 dicembre 2020, con cui l’Agenzia delle Entrate fornisce anche le istruzioni operative per i datori di lavoro.Circolare AdE n. 29/E del 14 dicembre 2020Riduzione della pressione fiscale sul lavoro dipendente – Decreto legge 5 febbraio 2020, n. 3 recante «Misure urgenti per la riduzione della pressione fiscale sul lavoro dipendente»
Per consentirne una rapida fruizione da parte dei beneficiari, il decreto sul taglio del cuneo fiscale prevede che sia il trattamento integrativo che la detrazione siano riconosciute dai sostituti d’imposta, quindi i beneficiari della misura non devono effettuare nessuna richiesta ai propri datori di lavoro per ottenere il bonus.
I sostituti d’imposta devono riconoscere il trattamento integrativo e l’ulteriore detrazione fiscale in base alle informazioni in loro possesso. In sede di conguaglio, i datori di lavoro verificano la spettanza del trattamento integrativo o della detrazione erogati: cosa succede qualora il bonus risulti non spettante?
Sono i datori di lavoro stessi a dover provvedere al recupero del relativo importo determinato al netto dell’ulteriore detrazione fiscale eventualmente spettante. Si legge nella circolare in commento:
“Tale chiarimento vale ai fini della elaborazione della busta paga del contribuente e non del versamento allo Stato delle somme recuperate dal sostituto d’imposta; a tale ultimo riguardo si precisa, infatti, che in caso di recupero da parte del sostituto d’imposta del trattamento integrativo, pur trattenendo dalla busta paga del contribuente solo l’importo corrispondente alla differenza tra l’importo del trattamento integrativo non spettante e l’importo dell’ulteriore detrazione fiscale spettante, il medesimo dovrà riversare allo Stato l’intero importo del trattamento integrativo non spettante.”
Tale ipotesi potrebbe riguardare, in particolare, i contribuenti con reddito annuo complessivo di circa 28.000 euro. Chi ha percepito il trattamento integrativo da luglio a novembre, ma ha superato a fine anno la soglia dei 28.000 euro di reddito complessivo, potrebbe trovarsi nella condizione di dovere restituire le somme percepite come bonus, avendo allo stesso tempo acquisito il diritto a percepire la detrazione fiscale.
Nel caso in cui l’importo del trattamento integrativo o dell’ulteriore detrazione fiscale non spettante sia maggiore di 60 euro il recupero è effettuato in otto rate di pari ammontare, a partire dalla retribuzione che sconta gli effetti del conguaglio.
In caso di cessazione del rapporto di lavoro, il sostituto d’imposta in sede di conguaglio di fine rapporto sarà tenuto a recuperare i benefici fiscali non spettanti in un’unica soluzione, indipendentemente dall’importo, in mancanza di ulteriori retribuzioni sulle quali operare il recupero in maniera dilazionata.
