Donne disoccupate o vittime di violenza di genere. Giovani agricoltori e imprenditori agricoli professionali. Lavoratori sportivi (atleti, allenatori, istruttori, direttori tecnici, direttori sportivi, preparatori atletici e direttori di gara). Sono i destinatari delle assunzioni agevolate con nuovi bonus contributivi per i datori di lavoro che li assumono nel 2021. Riconfermata, ma con regole parzialmente diverse, la c.d. Decontribuzione Sud in favore di imprese e professionisti che impiegano (o impiegheranno) forza lavoro nelle regioni più svantaggiate: Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna, Sicilia.
Donne
In via sperimentale, viene elevato al 100% nel limite massimo di importo pari a 6.000 euro annui (in luogo del 50% senza soglia massima annuale), lo sgravio dei contributi a carico del datore di lavoro, compresi i premi INAIL, per le assunzioni di:- donne lavoratrici over 50 disoccupate da oltre 12 mesi;- donne prive di un lavoro regolarmente retribuito da almeno 6 mesi, se residenti in Regioni ammissibili al finanziamento nell’ambito dei Fondi strutturali o, in alternativa, assunte per una professione o in un settore economico caratterizzato da una forte disparità occupazionale di genere (per il 2021 i settori sono quelli individuati dal D.M. n. 234 del 16 ottobre 2020);- donne prive di un lavoro regolarmente retribuito da almeno 24 mesi, ovunque residenti.
Per avere diritto all’esonero contributivo totale il datore di lavoro deve assumere la lavoratrice con contratto di lavoro a tempo indeterminato o trasformare a tempo indeterminato un precedente contratto di lavoro a tempo determinato. In questo caso, la durata massima di fruizione dello sgravio è di 18 mesi (considerati complessivamente in caso di trasformazione del rapporto).In caso di assunzione con contratto a termine resta invece invariata la riduzione al 50% fino a 12 mesi. Sono ammesse allo sgravio anche le assunzioni a scopo di somministrazione. Le assunzioni devono comportare un incremento occupazionale netto calcolato sulla base della differenza tra il numero dei lavoratori occupati rilevato in ciascun mese e il numero dei lavoratori mediamente occupati nei 12 mesi precedenti, riparametrato per i dipendenti con contratto di lavoro a tempo parziale e al netto delle diminuzioni del numero degli occupati verificatesi in società controllate o collegate. L’efficacia delle disposizioni del presente articolo è subordinata, ai sensi dell’articolo 108, paragrafo 3, del TFUE, all’autorizzazione della Commissione europea.
Donne vittime di violenza
Esteso alle nuove assunzioni con contratto di lavoro a tempo indeterminato a decorrere dal 1° gennaio 2021 e non oltre il 31 dicembre 2021, per un periodo massimo di 12 mesi (in luogo dei precedenti 36 mesi) lo sgravio si cui all’articolo 1, comma 220, della legge di Bilancio 2018 (legge 27 dicembre 2017, n. 205).In particolare, entro il limite di spesa di 1 milione di euro per l’anno 2021, viene riconosciuto alle cooperative sociali di cui alla legge 8 novembre 1991, n. 381 un contributo a titolo di sgravio delle aliquote per l’assicurazione obbligatoria previdenziale e assistenziale dovute relativamente alle lavoratrici assunte e vittime di violenza di genere inserite in percorsi di protezione, debitamente certificati dai servizi sociali del comune di residenza o dai centri anti-violenza o dalle case rifugio di cui all’articolo 5-bis del decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 ottobre 2013, n. 119.Il decreto 11 maggio 2018 del Ministro del Lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell’Interno ha fissato in 350 euro mensili l’importo massimo di sgravio della contribuzione previdenziale a carico del datore di lavoro, con esclusione dei premi e contributi dovuti all’INAIL (11,29 euro per ogni giorno di fruizione dell’agevolazione contributiva).
Sud
Rinnovata, con regole parzialmente diverse, la c.d. Decontribuzione Sud operativa nel 2020.Si ricorda che, come evidenziato anche dall’INPS, la Decontribuzione Sud non è un incentivo all’occupazione in quanto spetta in relazione a tutti i rapporti di lavoro subordinato, instaurati sia e da instaurare.Per il periodo 2021-2029 è previsto un esonero contributivo parziale in favore dei datori di lavoro del settore privato, anche non imprenditori, per la forza lavoro impiegata nelle seguenti regioni: Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna, Sicilia.L’esonero contributivo, non applicabile al settore agricolo e ai datori di lavoro che stipulino contratti di lavoro domestico, è modulato come segue:a) in misura pari al 30% dei complessivi contributi previdenziali da versare fino al 31 dicembre 2025;b) in misura pari al 20% dei complessivi contributi previdenziali da versare per gli anni 2026 e 2027;c) in misura pari al 10% dei complessivi contributi previdenziali da versare per gli anni 2028 e 2029.Non è previsto nessun tetto massimo mensile.A differenza di quanto previsto per il 2020, l’agevolazione contributiva non si applica: agli enti pubblici economici; agli istituti autonomi case popolari trasformati in enti pubblici economici ai sensi della legislazione regionale; agli enti trasformati in società di capitali, ancorché a capitale interamente pubblico, per effetto di procedimenti di privatizzazione; alle ex istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza trasformate in associazioni o fondazioni di diritto privato, in quanto prive dei requisiti per la trasformazione in aziende di servizi alla persona (ASP), e iscritte nel registro delle persone giuridiche; alle aziende speciali costituite anche in consorzio ai sensi degli articoli 31 e 114 del testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali; ai consorzi di bonifica; ai consorzi industriali; agli enti morali; agli enti ecclesiastici.Per il periodo dal 1° gennaio 2021 al 30 giugno 2021 l’agevolazione è concessa in conformità alla comunicazione della Commissione europea C(2020) 1863 final, del 19 marzo 2020, recante un « Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del COVID-19 ». mentre, per il periodo successivo (1° luglio 2021-31 dicembre 2029), l’efficacia del beneficio è subordinata all’autorizzazione della Commissione europea.
Settore sportivo dilettantistico
La legge di Bilancio 2021 istituisce un fondo, con dotazione di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, per il riconoscimento – nel rispetto dei limiti di spesa- di un esonero, anche parziale, dalla contribuzione previdenziale relativa ai rapporti di lavoro sportivo, instaurati da parte delle federazioni sportive nazionali, discipline sportive associate, enti di promozione sportiva, associazioni e società sportive dilettantistiche con atleti, allenatori, istruttori, direttori tecnici, direttori sportivi, preparatori atletici e direttori di gara.Lo sgravio concerne la contribuzione a carico dei suddetti enti, associazioni e società. Dall’ambito del beneficio sono esclusi i premi e i contributi dovuti all’INAIL. Si consente il cumulo con gli esoneri o le riduzioni delle aliquote previdenziali previsti da altre norme, nei limiti della contribuzione previdenziale dovuta. E’ stato invece abrogato dal decreto Agosto (D.L. 14 agosto 2020, n. 104, convertito con modificazioni dalla l. 13 ottobre 2020, n. 126) l’esonero dal versamento del 100% dei contributi previdenziali e assistenziali (con esclusione dei premi per l’assicurazione obbligatoria infortunistica) entro il limite massimo di 8.000 euro su base annua riconosciuto, per gli anni 2020, 2021 e 2022, dalla legge di Bilancio 2020 alle società sportive femminili che stipulano con le atlete contratti di lavoro sportivo.
Giovani agricoltori
La legge di Bilancio 2021 rinnova, per il 2021, l’analoga disposizione prevista per il 2020 dalla relativa legge di Bilancio 2020 prevedendo l’esonero dal versamento del 100% dell’accredito contributivo presso l’assicurazione generale obbligatoria per l’invalidità, la vecchiaia ed i superstiti in favore dei coltivatori diretti e degli imprenditori agricoli professionali di cui all’articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, con età inferiore a 40 anni ferma restando l’aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche. Lo sgravio è concesso per un periodo di 24 mesi, con riferimento alle nuove iscrizioni nella previdenza agricola effettuate tra il 1° gennaio 2021 e il 31 dicembre 2021.L’esonero non è cumulabile con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla normativa vigente e deve sottostare al massimale previsto per gli aiuti di stato (c.d. «de minimis»).
