Il Governo conferma l’inserimento dell’assegno unico per i figli fino a 21 anni nella prossima legge di bilancio per il sostegno della genitorialità. E’ presente infatti nella bozza della legge di bilancio approvata in Consiglio dei ministri , l’art 2 “ Fondo Delega riforma fiscale e maggiori entrate per fedeltà fiscale e assegno Unico” che stanzia i fondi necessari per l’attuazione della legge delega.
In particolare prevede che il Fondo assegno universale e servizi alla famiglia già presente nella legge di bilancio 2020 sia incrementato di 3.012,1 milioni di euro per l’anno 2021 e di 5.500 milioni di euro annui a decorrere dal 2022.
La proposta di legge-delega a firma Delrio-Lepri per il riordino e il potenziamento delle misure a sostegno dei figli a carico attraverso l‘assegno unico e universale” sarà anche finanziato in parte con le risorse attualmente assorbite dalle detrazioni IRPEF per i figli a carico , piu di otto miliardi, e con il graduale superamento dei bonus in vigore. L’assegno di natalità viene comunque rinnovato per il 2021.
Gli ulteriori 10 miliardi necessari potrebbero arrivare dai risparmi in settori come la sanità che potranno essere finanziati dal Recovery Fund e dal MES. Si ipotizzava potesse partire dal 1 luglio 2021 ma questo dipenderà dal procedere dell’iter legislativo legato purtroppo anche all’emergenza epidemiologica in corso.
Nella seduta del 21 luglio 2020 la Camera ha approvato il nuovo testo e lo ha trasmesso al Senato.
Ricordiamo le caratteristiche dell’Assegno Unico sulla base del progetto di legge:
1 – l’assegno è universale cioè andra a tutte le famiglie con figli con :
- una quota base minima e
- una quota variabile modulata sulla condizione economica del nucleo familiare, sulla base dell’ISEE (la proposta oggi non definisce gli importi)
2 – durata dell’assegno fino a 21 anni, se il figlio sarà ancora a carico;
3 – l’assegno non è considerato per la richiesta e per il calcolo delle prestazioni sociali agevolate, dei trattamenti assistenziali Reddito di cittadinanza (RdC)
4 – Per i minorenni, l’assegno è riconosciuto per ciascun figlio a carico ed è corrisposto dal settimo mese di gravidanza fino al compimento del diciottesimo anno di età, è inoltre maggiorato per i figli successivi al secondo.
5 – Dai diciotto ai ventuno anni, sempre per i figli a carico, l’assegno sarà corrisposto con importo inferiore a quello riconosciuto per i minorenni, ma solo in presenza di determinate condizioni (percorsi di formazione scolastica, universitaria o professionale, tirocini o percorsi lavorativi a basso reddito, disoccupazione, servizio civile universale). E’ inoltre considerata la possibilità di corresponsione dell’importo direttamente al figlio maggiorenne, per favorirne l’autonomia.
6 – Per quanto riguarda i figli con disabilità, l’assegno viene maggiorato in misura non inferiore al 30 per cento e non superiore al 50 per cento, con maggiorazione graduata secondo le classificazioni di condizione di disabilità. L’assegno rivolto ai figli disabili a carico viene corrisposto, senza maggiorazione, anche dopo il compimento del ventunesimo anno di età.
7 – Con l’art. 2-bis si specifica che le risorse oggi destinate alle misure a sostegno della famiglia e dalla natalità saranno reindirizzate a favore dell’erogazione dell’assegno unico e universale. Si tratta delle :
- risorse del “Fondo assegno universale e servizi alla famiglia”, istituito dalla legge di bilancio 2020;
- risorse rivenienti dall’abrogazione delle seguenti misure: assegno per il nucleo familiare dei Comuni; assegno di natalità; premio alla nascita; fondo di sostegno alla natalità;
- risorse rivenienti dall’abrogazione, nel quadro di una più ampia riforma del sistema fiscale, delle seguenti misure: detrazioni fiscali; assegno per il nucleo familiare (ANF).
8 – La proposta di legge delega prevede l’attuazione entro 12 mesi dall’approvazione.
