Si avvicina la scadenza per il versamento del secondo acconto delle imposte 2020 derivanti dalla dichiarazione dei redditi, vediamo di riepilogare i soggetti che rimangono comunque obbligati ad adempiere al versamento entro la scadenza originaria del 30.11.2020, e coloro che invece potranno fruire della proroga al 30.04.2021, prevista dapprima dal “Decreto Agosto” e da ultimo dal “Decreto Ristori bis”.
Soggetti che possono fruire della proroga al 30.04.2021
Proroga al 30 aprile 2021 prevista dal “Decreto Ristori bis”
L’art. 6 del DL Ristori bis ha differito al 30 aprile 2021 il termine di versamento della seconda o unica rata dell’acconto delle imposte sui redditi e dell’Irap dovuta per il periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2019 (per i contribuenti solari, è il 2020), per tutti i soggetti ISAdei settori economici individuati nell’Allegato 1 e Allegato 2 del decreto “Ristori-bis” (DL n. 149/2020), con domicilio fiscale o sede operativa in “zona rossa”, ovvero esercenti l’attività di gestione di ristoranti in “zona arancione”, indipendentemente dal calo del fatturato o dei corrispettivi.
Pertanto, i soggetti interessati dalla proroga sono:
- i soggetti che esercitano attività economiche per le quali sono stati approvati gli indici sintetici di affidabilità fiscale, operanti nei settori economici individuati nell’Allegato 1 e Allegato 2 del decreto Ristori bis, aventi domicilio fiscale o sede operativa nelle aree del territorio nazionale caratterizzate da uno scenario di massima gravità e da un livello di rischio alto (Zona Rossa), individuate con le ordinanze del Ministro della salute adottate ai sensi dell’art. 3 del DPCM del 3 novembre 2020 e dell’articolo 30 del presente decreto, ovvero
- i soggetti esercenti l’attività di gestione di ristoranti nelle aree del territorio nazionale caratterizzate da uno scenario di elevata gravità e da un livello di rischio alto (Zona Arancione) individuate con le ordinanze del Ministro della salute adottate ai sensi articoli 2 del DPCM del 3 novembre 2020 e dell’articolo 30 del presente decreto.
Proroga al 30 aprile 2021 prevista dal “Decreto Agosto”
Stesso differimento al 30 aprile 2021 era già stato riconosciuto dall’art. 98 del decreto di Agosto, ma solo ai contribuenti con calo del fatturato o dei corrispettivi di almeno il 33% nel primo semestre 2020 rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente, vedi l’articolo Forfettari e contribuenti Isa: slitta l’acconto di novembre se c’è il calo del fatturato.
In questo caso la proroga riguarda i soggetti che esercitano attività economiche per le quali sono stati approvati gli indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA) e che dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore al limite stabilito, per ciascun indice attualmente 5.164.569 euro, che hanno subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi di almeno il 33% nel primo semestre dell’anno 2020 rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente. Tale disposizione si applica anche in relazione a coloro che:
- adottano il cosiddetto regime fiscale di vantaggio, (art.27, comma 1, del Dl n. 98/2011)
- applicano il regime forfetario (art 1, commi da 54 a 89 Legge n. 190/2014)
- e i soggetti che partecipano a società, associazioni e imprese (ai sensi degli articoli 5, 115 e 116 del Tuir).
