Con il Provvedimento del 15.01.2021 n. 13185, l’Agenzia delle Entrate ha definito le regole operative dell’imposta sui servizi digitali (Web Tax), introdotta dalla legge di bilancio 2019 (articolo 1, commi da 35 a 50, legge n. 145/2018) e modificata dal Bilancio 2020 (articolo 1, comma 678).
I soggetti passivi d’imposta applicheranno alla fornitura dei servizi digitali, un’imposta pari al 3% ai ricavi imponibili. A tal fine rilevano i corrispettivi percepiti nel corso dell’anno solare da ciascun soggetto passivo dell’imposta.
Per “soggetti passivi dell’imposta” s’intendono i soggetti esercenti attività d’impresa che, nel corso dell’anno solare precedente a quello in cui sorge il presupposto impositivo:
- realizzano ovunque nel mondo, singolarmente o congiuntamente a livello di gruppo, un ammontare complessivo di ricavi non inferiore a euro 750.000.000; e
- percepiscono nel medesimo periodo, singolarmente o congiuntamente a livello di gruppo, un ammontare di ricavi da servizi digitali non inferiore a euro 5.500.000 nel territorio dello Stato, calcolati secondo i criteri individuati nel punto 3 e senza tener conto dei ricavi derivanti dai servizi di cui ai punti 2.2 e 2.3 del presente provvedimento.
Per “servizi digitali” s’intendono:
- veicolazione su un’interfaccia digitale di pubblicità mirata agli utenti della medesima interfaccia;
- messa a disposizione di un’interfaccia digitale multilaterale che consente agli utenti di essere in contatto e di interagire tra loro, anche al fine di facilitare la fornitura diretta di beni o servizi;
- trasmissione di dati raccolti da utenti e generati dall’utilizzo di un’interfaccia digitale.
Vengono inoltre definiti gli obblighi contabili che i soggetti passivi sono tenuti a rilevare mensilmente e annualmente, i prospetti analitici da redigere, la documentazione da tenere e le modalità di conservazione.
In particolare, i soggetti passivi dell’imposta sono infatti tenuti a rilevare mensilmente le informazioni sui ricavi imponibili, così come gli elementi quantitativi mensili utilizzati per calcolare le proporzioni. Tali informazioni dovranno essere indicati:
- nel “Prospetto analitico delle informazioni sui ricavi e sugli elementi quantitativi utilizzati per calcolare l’imposta”
inoltre le rilevazioni contabili devono essere integrate:
- da una relazione, denominata “Nota esplicativa delle informazioni sui ricavi e sugli elementi quantitativi utilizzati per calcolare l’imposta” da redigere annualmente, entro il termine di presentazione della dichiarazione.
Per il 2021, per la prima applicazione dell’imposta, il termine del versamento slitta al 16 marzo 2021, e quello per inviare la dichiarazione annuale al 30 aprile, mentre i termini ordinari per gli anni successivi saranno:
- il 16 febbraio per il versamento
- e il 31 marzo per l’invio della dichiarazione annuale
dell’anno solare successivo a quello in cui sono realizzati i ricavi imponibili.
