Sono i commercialisti i nuovi controllori del fisco. Attraverso il rilascio del visto di conformità sulle dichiarazioni fiscali e sulle cessioni del Superbonus del 110% attestano, sotto la propria responsabilità, sia la sussistenza che la spettanza dei crediti fiscali utilizzabili dai soggetti beneficiari.
Questa attività di controllo preventivo della bontà dei crediti fiscali viene svolta anche dai consulenti del lavoro, dai Responsabili dell’assistenza fiscale (Raf) dei Centri di assistenza fiscale (Caf) e dai soggetti iscritti, alla data del 30 settembre 1993, nei ruoli di periti ed esperti tenuti dalle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura per la sub categoria tributi. Non c’è dubbio tuttavia che i dottori commercialisti e gli esperti contabili, vista la loro competenza a 360 gradi nell’ambito delle dichiarazioni tributarie, siano i principali destinatari delle attività in commento.
Negli ultimi anni il legislatore ha notevolmente ampliato le situazioni nelle quali è necessario applicare il visto di conformità per poter disporre dei crediti fiscali emergenti dalle dichiarazioni o per poter esercitare le opzioni per la cessione di tali crediti a terzi soggetti.
La delega attribuita dal legislatore a queste categorie professionali è un attestato di fiducia che deve essere colto in tutti i suoi risvolti e che trova il suo fondamento nell’impossibilità dell’amministrazione finanziaria di svolgere una puntuale e tempestiva verifica dei requisiti afferenti alcune specifiche posizioni fiscali.
Per poter apporre il visto di conformità non basta tuttavia appartenere ad una delle categorie professionali sopra elencate. È necessario esperire infatti alcune formalità preliminari al rilascio del visto di conformità propedeutiche all’iscrizione del professionista presso gli appositi elenchi dei soggetti abilitati tenuti dalle direzioni regionali dell’Agenzia delle entrate.
A conti fatti una vera e propria specializzazione ottenuta senza che la stessa fosse stata nemmeno richiesta.
Ma se l’apposizione dei visti di conformità può essere ormai definita una vera e propria attività aggiuntiva che alcuni professionisti decidano di intraprendere è ovvio che per il suo esercizio sono necessarie competenze e formazione specifica.
In relazione all’ultimo visto di conformità confezionato dal legislatore, quello sul famigerato Superbonus del 110%, le attività propedeutiche al rilascio di tale lasciapassare necessario alla circolazione del credito d’imposta, non sono di poco conto.
Il consiglio nazionale assieme alla fondazione dei commercialisti ha predisposto una apposita check list che racchiude tutti i passaggi ed i controlli che il professionista deve effettuare prima di rilasciare il visto di conformità sul 110%.
Check list che necessità di un restyling alla luce delle importanti novità introdotte in materia dalla legge di bilancio 2021 (legge n.178/2020).
E se è vero che il suddetto visto di conformità appartiene alla categoria dei visti leggeri di cui all’articolo 35 del Dlgs 241 del 1997 è anche vero che il professionista, sulla base di quanto previsto dal comma 11 dell’articolo 119 del dl 34/2020 «… attesta la sussistenza dei presupposti che danno diritto alla detrazione d’imposta…».
Un vero e proprio controllo preventivo circa la bontà e la spettanza del credito d’imposta.
Se dunque il legislatore delega ai commercialisti una così delicata attività questi ultimi non possono tradire le aspettative loro affidate.
Tenuto conto anche delle recenti segnalazioni di pericolo giunte dalle competenti autorità in relazione ai rischi di infiltrazioni criminali nella cessione dei crediti fiscali i professionisti incaricati del rilascio di tali visti dovranno, a parere di chi scrive, essere assolutamente scrupolosi nell’esercizio di tale attività.
In tutte le situazioni di dubbio e di incertezza dovranno approfondire e richiedere documentazione supplementare rispetto a quella standard richiesta per l’apposizione del visto.
In questo senso sarà probabilmente opportuno ridurre al minimo la richiesta di dichiarazioni sostitutive da parte del soggetto richiedente il visto e ampliare, dall’altro lato, le verifiche documentali anche di natura supplementare.
Non si deve dimenticare infatti che anche il soggetto che appone il visto di conformità si espone a specifiche sanzioni in caso di errori e omissioni per cui è sempre meglio effettuare un controllo in più, anche se non espressamente previsto dalle check list, che un controllo in meno.
