Il contributo a fondo perduto spetta anche alle società in liquidazione, nel calcolo delle soglie per l’ammissione al contributo, poi, non rientrano le anticipazioni in nome e per conto del cliente, mentre sono inclusi i contributi previdenziali integrativi per le casse professionali (solo per il calo di fatturato). Questi sono solo alcuni tra i chiarimenti della circolare 5 che l’Agenzia delle entrate ha diffuso ieri, in materia di sostegni alle attività produttive.
La circolare. Con il documento di prassi appena menzionato, l’Agenzia delle entrate fa luce su alcuni aspetti controversi del contributo a fondo perduto del recente decreto sostegni (dl n. 41/2021), formulando diverse risposte a domande pervenute. Il pregio della circolare è quello di fornire una lettura «a ritroso» anche degli altri contributi a fondo perduto, alla luce del fatto che i contributi a fondo perduto hanno, nelle loro diverse edizioni, molti aspetti in comune.
Società in liquidazione. L’Agenzia delle entrate conferma l’apertura che aveva già rappresentato in precedenti documenti di prassi sull’ammissione dei soggetti in liquidazione volontaria dopo la dichiarazione dello stato di emergenza (31.01.2020), purché le imprese richiedenti il contributo non siano soggette a procedure concorsuali per insolvenza e non abbiano ricevuto aiuti per il salvataggio o per la ristrutturazione. Anche per i sostegni vi è dunque un’apertura per i soggetti in liquidazione, purché rispettino le previsioni del framework temporaneo emanato dalla Ue.
Promotori finanziari. Ammessi al contributo anche i promotori finanziari che proprio in ragione dell’attività svolta non rientrano in alcuna delle categorie richiamate dall’art. 162-bis del Tuir. Mentre vi è uno stop per il soggetto che nel corso del 2020 ha i requisiti della società non finanziaria di partecipazione di cui alla lett. c) del comma 1 dell’art. 162-bis, indipendentemente dalla formale approvazione del bilancio per il periodo in corso al 2020, da cui emerga tale status.
Anticipazioni e casse professionali. Circa la determinazione dei requisiti (ammontare dei ricavi e calo di fatturati), vengono fatte alcune importanti specificazioni. La prima attiene al fatto che eventuali contributi a fondo perduto percepiti nel 2020 non rilevano ai fini della verifica delle condizioni, così come sono da ritenersi escluse tutte le ulteriori misure agevolative finalizzate al contrasto della crisi conseguente alla pandemia covid-19. Inoltre viene precisato che le somme dovute a titolo di rimborso delle anticipazioni effettuate in nome e per conto del cliente (art. 15, n. 3, dpr 633/1972), purché regolarmente documentate non sono da includere né ai fini dell’ammontare dei compensi né del calo di fatturato rilevante per l’accesso al beneficio. Bisogna però prestare attenzione laddove vi siano somme per rimborsi spese (per es.: viaggi, alloggi) che sono addebitati in fattura al committente, poiché questi invece rilevano. Così come è rilevante per il solo calo di fatturato il contributo integrativo alle casse di previdenza private, in quanto si tratta di somme che costituiscono parte integrante della base imponibile Iva, mentre non entrano nel computo del limite dei ricavi. Sul punto viene poi anche definitivamente chiarito che l’indennità percepita per la maternità non è da includere nella nozione di fatturato da prendere in considerazione per la verifica delle condizioni di accesso al contributo, così come non rientra tra i ricavi da considerare.
Calcolo del contributo. Un’ulteriore sezione della circolare è dedicata ad illustrare i calcoli del contributo spettante per talune particolari categorie di contributi, tra cui le associazioni sportive dilettantistiche e i distributori di carburante. Per questi ultimi, con riferimento alle soglie di cui al comma 5 dell’art. 1 del dl 41/2021, si legge che è necessario (per la soglia di ricavi cui applicare la percentuale) fare riferimento alla nozione di ricavi determinata secondo quanto previsto per questi soggetti dall’art. 18, comma 10, dpr n. 600/1973. Un’ultima questione attiene alla rilevanza del contributo a fondo perduto ai fini della verifica della soglia di ricavi/compensi di euro 65 mila per la permanenza nel regime dei forfettari: sul punto l’Agenzia dà parere negativo, nel senso dell’irrilevanza del contributo percepito alla verifica del limite.
