Sostegni bis, agevolazioni per le PMI per export e internazionalizzazione

Con l’art 11 del Decreto Sostegni bis pubblicato in GU n 123 del 25 maggio 2021 si prevedono misure a sostegno della internazionalizzazione e dell’export, in particolare vengono incrementati i due seguenti fondi:

    • la dotazione del Fondo Rotativo (Fondo 394) destinato ad erogare crediti agevolati a sostegno dell’internazionalizzazione (articolo 2, primo comma, del decreto-legge 28 maggio 1981, n. 251, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 1981, n. 394) è incrementata di 1,2 miliardi di euro per l’anno 2021, 
    • la dotazione del Fondo per la promozione integrata (di cui all’articolo 72, comma 1, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27) è incrementata di 400 milioni di euro per l’anno 2021. 

In merito a quest’ultimo viene specificato che sono escluse dai cofinanziamenti a fondo perduto le richieste di sostegno alle operazioni di patrimonializzazione presentate successivamente al 26 maggio e quindi, se in possesso dei relativi requisiti, possono pertanto accedere esclusivamente ai finanziamenti a credito agevolato a valere sul fondo 394/81.

ll Decreto Sostegni bis con l’art 11 reca inoltre una modifica alla lettera d) dell’art 72 del DL 18/2020 rubricato “Misure per l’internazionalizzazione del sistema Paese e potenziamento dell’assistenza ai connazionali all’estero in situazione di difficoltà e in particolare secondo la nuova disciplina esso diventa il seguente:

concessione di cofinanziamenti a fondo perduto fino al dieci per cento (prima era il 50%) dei finanziamenti concessi ai sensi dell’articolo 2, primo comma, del decreto-legge 28 maggio 1981, n. 251, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 1981, n. 394, quale incentivo da riconoscere a fronte di iniziative caratterizzate da specifiche finalità o in settori o aree geografiche ritenuti prioritari, secondo criteri selettivi e modalità stabiliti con una o più delibere del Comitato agevolazioni di cui all’articolo 1, comma 270, della legge 27 dicembre 2017, n. 205. I cofinanziamenti sono concessi tenuto conto delle risorse disponibili nei limiti e alle condizioni previsti dalla vigente normativa europea in materia di aiuti di Stato. Fino al 31 dicembre 2021 i cofinanziamenti a fondo perduto sono concessi fino al limite del venticinque per cento dei finanziamenti concessi ai sensi dell’articolo 2, primo comma, del decreto-legge 28 maggio1981, n. 251, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 1981, n. 394, tenuto conto delle risorse disponibili e dell’ammontare complessivo delle domande di finanziamento presentate nei termini e secondo le condizioni stabilite con una o più delibere del Comitato agevolazioni.

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