Rottamazione ter allargata: vi rientrano anche le controversie che scaturiscono dall’impugnazione della cartella di pagamento spiccata in base ai dati forniti dal contribuente. Si tratta, infatti, di veri e propri atti impositivi e non di riscossione.
A questa importante conclusione sono giunte le sezioni unite civili della Corte di cassazione che, con la sentenza n. 18298 del 25 giugno 2021, hanno risolto il contrasto di giurisprudenza e accolto il ricorso di un’azienda che chiedeva il condono.
In particolare il fisco aveva emesso la cartella di pagamento per sanzioni e interessi dovuti dalla società per il ritardo nel pagamento dei tributi.
E lo aveva fatto sulla base dei dati forniti dal contribuente. La srl aveva impugnato l’atto. Durante il giudizio era entrata in vigore la rottamazione ter. Subito era stata chiesta l’applicabilità alla causa in corso. La ctp e ctr avevano respinto l’istanza sostenendo che la controversia non poteva essere oggetto di condono in quanto prendeva le mosse da un atto delle riscossione e non da atto impositivo. Di diverso avviso il massimo consesso di Piazza Cavour che ha invece accolto l’istanza.
Per gli Ermellini, infatti, l’impugnazione della cartella di pagamento, con la quale l’amministrazione ?nanziaria liquida, in sede di controllo automatizzato, ex art. 36 bis del dpr n. 600/1973, le imposte calcolate sui dati forniti dallo stesso contribuente, dà origine a controversia de?nibile in forma agevolata, ai sensi dell’art. 6 del dl n. 119/2018, come convertito, con modificazioni, dalla legge 136/2018, quando detta cartella rappresenti il primo ed unico atto col quale la pretesa ?scale è comunicata al contribuente, essendo, come tale, impugnabile, ai sensi dell’art. 19 del dlgsdecreto legislativo n. 546/1992, non solo per vizi propri, ma anche per motivi attinenti al merito della pretesa impositiva.
Ciò anche perché la cartella di pagamento spiccata sulla base dei dati forniti dal contribuente ha natura di vero e proprio atto impositivo in quanto non è preceduta da alcun avviso di accertamento.
Ma non basta. Per il Supremo collegio, il principio affermato che dà continuità all’orientamento prevalente, è coerente con il principio di emendabilità, da parte del contribuente, in sede contenziosa, della dichiarazione dei redditi, quale dichiarazione di scienza.
Peraltro, scrivono ancora i giudici, negare la condonabilità delle liti che trovano occasione nell’impugnazione per ragioni di merito di una cartella formata ai sensi dell’art. 36 bis del dpr n. 600/1973, si porrebbe in modo antitetico alle ?nalità della norma sopra evidenziate, ponendo in condizione deteriore quei contribuenti che abbiano reso comunque possibile l’individuazione della pretesa tributaria nell’ambito di un controllo di natura cartolare. Anche la Procura generale del Palazzaccio aveva sollecitato lo stesso epilogo, nell’udienza svoltasi al Palazzaccio lo scorso 11 maggio. (Italia Oggi)
