La cancellazione delle cartelle sotto i 5.000 euro contenute nei piani di rottamazione ter e saldo e stralcio è “fai da te”. L’agenzia delle entrate riscossione ha messo a disposizione dei contribuenti sul proprio sito il software online che permette di verificare se, nei piani di pagamento di rottamazione ter e saldo e stralcio, vi siano carichi potenzialmente interessati dall’annullamento “automatico” previsto ai sensi dell’art. 4 commi da 4 a 9 del decreto sostegni (dl 41/2021). Si tratta della norma che stabilisce la cancellazione automatica dei debiti risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2010, di importo residuo alla data del 22 marzo 2021 entro i 5.000 euro, cifra comprensiva di capitale, interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni. Requisito per fruire della disposizione, così come indicato all’ultimo periodo del comma 4 del citato art. 4, è che gli interessati, persone fisiche e giuridiche, abbiamo conseguito nel periodo d’imposta 2019 un reddito imponibile non superiore a 30.000 euro. La norma, sempre al comma 4, indica che rientrano nel perimetro applicativo della sanatoria anche i debiti già ricompresi nelle definizioni di cui all’art. 3 del dl 119/2018, all’art.16-bis del dl 34/2019 e all’art. 1 commi da 184 a 198 della legge 145/2018. Si tratta rispettivamente della cosiddetta rottamazione ter e saldo e stralcio. Probabilmente il requisito reddituale, almeno in questo momento, non consente l’automatismo del condono nell’eliminare le poste under 5.000 nei piani della pace fiscale e per sopperire a tale “mancanza”, l’agenzia delle entrate riscossione ha previsto lo specifico software “Verifica lo stralcio dei debiti nella tua definizione agevolata”. L’utilizzo è semplicissimo. Basta inserire i dati contenuti nella “Comunicazione delle somme dovute”, documento ricevuto dai contribuenti che hanno aderito a rottamazione ter e saldo e stralcio, per iniziare la verifica. Qualora vi siano carichi under 5.000 euro interessati, ne viene comunicata al contribuente la presenza e vi è la possibilità di richiedere i moduli di pagamento aggiornati. In questa fase l’agenzia delle entrate riscossione si premura di avvertire nuovamente il contribuente che tale richiesta può essere fatta unicamente da coloro che rispettano il limite reddituale. Appare dunque lampante che il limite massimo reddituale viene accertato ex post l’effettuazione della richiesta di ricalcolo delle somme dovute. Chi dovesse commettere errori, dichiarando di avere un reddito complessivo entro soglia anche in assenza di tale requisito avrà un doppio danno. Oltre riattivare i carichi under 5.000 impropriamente cancellati, perderà anche i benefici previsti da rottamazione ter e saldo e stralcio in conseguenza del carente versamento delle somme dovute per le rate delle due sanatorie (in seguito alla ridefinizione non spettante dei piani).
Il decreto tarda ad arrivare. Come indicato al comma 5 dell’articolo 4 del decreto sostegni entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del dl, il Mef avrebbe dovuto pubblicare un decreto per stabilire le modalità e le date dell’annullamento dei debiti oggetto della sanatoria. Il dl 41/2021 è stato convertito il legge lo scorso 21 maggio scorso e, conti alla mano, il dm avrebbe dovuto vedere la luce entro il 20 giugno. (Italia Oggi)
