A partire dal 31 agosto scade il termine per il pagamento della rata della originariamente prevista per maggio 2020. C’è la possibilità per ogni scadenza di usufruire di cinque giorni di tolleranza aggiuntivi: nel caso di specie si andrà dunque al 7 settembre. In caso di pagamenti oltre i termini previsti o per importi parziali, verranno meno i benefici della definizione agevolata e i versamenti già effettuati saranno considerati a titolo di acconto sulle somme dovute. Per effettuare il pagamento dovranno essere utilizzati i bollettini contenuti nella «Comunicazione delle somme dovute» già in possesso dei contribuenti, riferiti all’originaria scadenza di maggio 2020. Lo ricorda Agenzia delle entrate-Riscossione. Il termine per il versamento è fissato dalla legge di conversione del dl Sostegni-bis (legge 106/2021) che ha concesso ai contribuenti la facoltà di effettuare i pagamenti delle rate scadute lo scorso anno ripartendoli nei mesi di luglio, agosto, settembre e ottobre 2021 e mantenere così i benefici previsti dalla definizione agevolata. La stessa legge di conversione, spiega una nota, prevede inoltre che il pagamento delle rate in scadenza nel 2021 sia invece effettuato integralmente entro il prossimo 30 novembre (si veda tabella in pagina su come e dove si paga). Chi non è più in possesso della «Comunicazione delle somme dovute», contenente il dettaglio di quanto dovuto e i bollettini di pagamento, può richiederne una copia direttamente sul sito www.agenziaentrateriscossione.gov.it. Chi è in possesso delle credenziali per accedere all’area riservata del sito (Cie, Spid, credenziali rilasciate dall’Agenzia, credenziali Inps e Cns) può scaricare direttamente il documento dall’area riservata del sito e contestualmente procedere al pagamento con il servizio Paga-online.
