Via libera alla riforma approvata dalla camera che si propone di ridurre del 40% la durata dei processi civili entro il 2026, secondo gli impegni assunti dal governo con l’Unione europea nel Pnrr, il Piano nazionale di ripresa e resilienza. Dunque la causa arriverà in primo grado alla prima udienza già definita nelle domande, nelle eccezioni e nelle richieste di prove.
Più procedimenti in camera di consiglio e maggiore tutela al credito nell’esecuzione forzata; addio al rito Fornero nelle cause di lavoro; un solo rito e un solo tribunale per le controversie in tema di famiglia, persona e minori. I coniugi possono pattuire l’assegno divorzile in unica soluzione nella negoziazione assistita. Funzioni trasferite ai professionisti nei procedimenti di volontaria giurisdizione. Incentivi, anche fiscali, alle forme di giustizia alternativa come la mediazione civile. Ancora. La guardasigilli Marta Cartabia punta forte sul potenziamento dell’ufficio del processo, che sbarca anche in Cassazione: negli uffici giudiziari di tutta Italia 21.910 assunzioni a termine di personale amministrativo che formerà lo staff a supporto dei magistrati grazie ai 2,8 miliardi di euro stanziati per la giustizia dal Recovery fund. Da una parte la legge delega l’Esecutivo alla riforma del processo civile indicando criteri direttivi, dall’altra modifica direttamente norme in materia di famiglia, esecuzione forzata e stato di cittadinanza. E ciò sul piano sostanziale e processuale. Palazzo Chigi ha un anno di tempo per adottare i provvedimenti attuativi: valorizzato il ruolo delle commissioni parlamentari.
Tempi stretti. Sono introdotti in primo grado termini intermedi dopo gli atti introduttivi per definire le domande, le eccezioni e le richieste di prova: così il giudice può imprimere un corso al giudizio, ammettendo le prove, rimettendo la causa subito in decisione o inviando le parti in mediazione. E stabilendo un calendario del processo.
Le impugnazioni. Superata la disciplina del filtro in appello: può essere dichiarata manifestamente infondata l’impugnazione che non ha possibilità di essere accolta. Il giudice sospende l’esecutività della sentenza appellata se l’impugnazione appare fondata oppure si rischia un grave e irrimediabile pregiudizio in caso di esecuzione. Reintrodotta la figura del consigliere istruttore: il magistrato designato dal presidente del collegio gestisce l’intera fase preparatoria della decisione. La causa è rimessa in primo grado soltanto in caso di violazione del contraddittorio.
In Cassazione addio alla sezione «filtro», la sesta civile, sostituita da un procedimento accelerato per definire i ricorsi inammissibili, improcedibili o manifestamente infondati: se il giudice ravvisa una delle ipotesi «caducatorie», avvisa le parti, che possono chiedere la camera di consiglio o rinunciare al ricorso; nella seconda ipotesi la parte evita di pagare il contributo unificato dovuto a titolo sanzionatorio.
Nel giudizio di primo grado in materia di diritti disponibili di competenza del tribunale scatta l’ordinanza provvisoria, di accoglimento o di rigetto, quando la domanda dell’attore o le ragioni del convenuto risultano manifestamente infondate. Si riducono i casi in cui il tribunale giudica in composizione collegiale. E anche in quell’ipotesi arriva un nuovo regime di preclusioni e di fissazione dell’oggetto della causa, in analogia a quanto previsto davanti al giudice monocratico. Sarà un decreto legislativo a rideterminare la competenza del giudice di pace.
Stabilizzate le modalità online introdotte per la pandemia Covid: trattazione scritta e udienze da remoto. Il soccombente che incorre in responsabilità aggravata paga una sanzione alla Cassa delle ammende. Va incontro a conseguenze negative sul piano processuale ed economico chi non consente le ispezioni senza giustificato motivo.
Addio udienza di precisazione delle conclusioni e per il giuramento del consulente tecnico d’ufficio. Valorizzata la prima udienza di comparizione, incentivata la partecipazione personale delle parti: il giudice deve fissare il round successivo per l’assunzione delle prove entro 90 giorni.
Cambia anche la fase decisoria con termini perentori per ridurre i tempi. Il magistrato può formulare alle parti una proposta fino al momento in cui la causa non è rimessa in decisione. Procedimento sommario di cognizione esteso a tutte le controversie nelle quali i fatti in causa sono tutti non controversi, l’istruzione risulta basata su prova documentale o di pronta soluzione o comunque non sussistono profili di complessità.
Si riducono ancora le udienze in forma pubblica. Ammessi solo atti chiari e sintetici. Arriva il rinvio pregiudiziale: il giudice del merito può investire la Suprema corte su questioni nuove di puro diritto che presentano difficoltà d’interpretazione. Scatta la revocazione della sentenza quando il contenuto della decisione passata in giudicato viene dichiarato dalla Corte di Strasburgo contrario alla Convenzione europea dei diritti dell’uomo e relativi protocolli. L’ufficio del processo sbarca anche in piazza Cavour con cinquecento assunzioni a tempo indeterminato.
Lavoratori e aziende. Addio formula esecutiva all’inizio dell’espropriazione: il rilascio è sostituito dalla mera attestazione di conformità della copia al titolo originale. Termini ridotti, snellito il pignoramento presso terzi. Ampie deleghe ai professionisti per aiutare i giudici nelle esecuzioni immobiliari. E con la vente privée sarà lo stesso debitore esecutato a vedere il cespite pignorato a un prezzo non inferiore al valore di mercato.
Largo alle astreinte, le sanzioni pecuniarie per costringere la parte ad adempiere in caso d’inosservanza di termini o inattività.
Il doppio binario del rito Fornero lascia il posto a unico procedimento per i licenziamenti: corsia preferenziale sulla questione della reintegra del lavoratore. Estesa ai contratti di comodato di beni immobili e di affitto d’azienda la procedura di convalida, di licenza per scadenza del contratto e di sfratto per morosità.
Contratti conciliati. Valorizzate le Adr, alternative dispute resolution. Credito d’imposta sulle spese legali per la mediazione. E anche nella negoziazione assistita patrocinio a spese dello Stato per i non abbienti. Obbligatorio il tentativo di conciliazione nei contratti di durata: franchising, consorzio, contratti d’opera, rete, società di persone e subfornitura. Monitoraggio di cinque anni sull’obbligatorietà. Aumentano il peso della mediazione demandata dal giudice la formazione per mediatori e organismi di conciliazione. Negoziazione assistita dagli avvocati nelle controversie di lavoro. E in quelle sull’affidamento e il mantenimento dei figli nati fuori del matrimonio. Crescono le garanzie di imparzialità nell’arbitrato: obbligatorie rilevazione e disclosure di eventuali cause di ricusazione. Se le parti sono d’accordo, gli arbitri possono emanare misure cautelari.
