Nel 2025 scatterà la revisione delle aliquote, portando novità: la riduzione di due aliquote non inferiori al 5% per un massimo di 24 servizi tra quelli presenti nel paniere dei prodotti agevolati. Più un’aliquota ultra-ridotta e un’esenzione con diritto a detrazione per determinati prodotti da scegliere nell’ambito di un sotto-insieme del paniere.
Fino al 2031 cesseranno di applicarsi le deroghe concesse agli stati membri di mantenere le imposizioni ridotte previste dalle normative nazionali alla data del 1° gennaio 2021. E’ quanto stabilisce la direttiva Ue 2022/542 del Consiglio del 5 aprile 2022, pubblicata ieri, 6 aprile 2022, nella G.U.U.E. serie L107, che mira ad adeguare il sistema unionale in materia di aliquote Iva alle mutate condizioni del quadro giuridico ed economico, alla luce dell’abbandono definitivo del progetto di tassazione all’origine degli scambi tra imprese. Accantonato l’iniziale progetto di riforma, che prevedeva di lasciare agli stati membri mano libera nella scelta dei beni e servizi agevolabili, individuando un elenco di prodotti da assoggettare obbligatoriamente all’aliquota ordinaria, si è optato per un intervento decisamente più articolato, che prevede di mantenere l’attuale impostazione opposta, rivedendo però l’elenco dei prodotti tassabili in misura contenuta, ossia l’allegato III alla direttiva Iva, per tenere conto, tra l’altro, delle esigenze di tutela della sanità e dell’ambiente, in linea con le politiche di sviluppo dell’economia verde e climaticamente sostenibile. In questa stessa ottica, è prevista, di contro, l’eliminazione graduale del trattamento preferenziale per le forniture di beni e servizi dannosi per l’ambiente.
Il nuovo paniere. Nell’elenco dei beni e servizi assoggettabili alle aliquote ridotte, con le modifiche apportate dalla direttiva 542, entrano alcune voci nuove quali i pannelli solari, le biciclette (anche elettriche), gli equini vivi, l’abbigliamento e le calzature per bambini, le prestazioni di assistenza legale ai lavoratori ed ai meno abbienti, la fornitura di energia elettrica, la fornitura di sistemi di riscaldamento a basse emissioni ad alto rendimento. Saranno agevolabili anche i servizi di accesso ad internet forniti nell’ambito della politica di digitalizzazione, che, come si legge nelle premesse della direttiva, svolge un ruolo fondamentale nel creare valore e nel promuovere la competitività. I servizi spettacolistici, culturali e sportivi saranno agevolabili anche se resi con modalità a distanza, ossia mediante accesso alla diretta streaming. Quanto alle conferme, restano nel paniere dei prodotti agevolabili, tra l’altro: i beni e servizi di prima necessità, quali i generi alimentari, l’erogazione di acqua, i prodotti farmaceutici, gli apparecchi e dispositivi medico-sanitari (tra questi figurano ora anche le mascherine di protezione), i prodotti editoriali (anche elettronici); edilizia abitativa (cessione, costruzione, ristrutturazione, riparazione, locazioni), per cui va segnalata l’eliminazione della preclusione dell’agevolazione per le forniture di materiali costituenti parte significativa della riparazione o ristrutturazione; la costruzione/ristrutturazione di edifici pubblici.
Le opzioni degli stati membri. Come accennato, gli stati membri potranno applicare due aliquote ridotte, non inferiori al 5%, alle cessioni di beni e alle prestazioni di servizi elencate in un massimo di 24 punti compresi nell’allegato III. In aggiunta, sarà inoltre consentito di applicare un’aliquota minima, inferiore al 5%, e un’esenzione con diritto a detrazione (c.d. aliquota zero), ma solo alle cessioni e prestazioni rientranti:nei punti da 1) a 6) e 10-quater) dell’allegato III; in uno qualsiasi dei punti dell’allegato III, che rientri nelle opzioni di cui al nuovo art. 105-bis della direttiva Iva. Questa limitazione, fino al 2031, non vale per gli stati membri che, al 1° gennaio 2021, applicavano aliquote inferiori al 5% o esenzioni con diritto a detrazione a cessioni o prestazioni elencate in più di sette punti dell’allegato III.
Luogo di determinati servizi al pubblico. Sempre con effetto dal 1° gennaio 2025, viene modificato l’art. 53 della direttiva Iva, al fine di escludere dal criterio di localizzazione basato sul luogo di esecuzione della manifestazione, previsto per le prestazioni di servizi culturali, artistici, sportivi, scientifici, educativi, ricreativi e simili, resi a privati consumatori, gli eventi trasmessi in streaming o comunque erogati con modalità virtuali: in tali casi, la prestazione sarà tassata nel luogo in cui è stabilito il destinatario.
