Un bonus mobili più ricco

Bonus mobili per il 2023 con ammontare della soglia di spesa fissata a 8.000 euro su cui applicare la detrazione, in presenza di interventi di ristrutturazione edilizia, in luogo degli attuali 5.000 euro. La detrazione maggiorata del 110% (superbonus) spetta, nel rispetto dei limiti e condizioni attualmente presenti, anche per gli interventi realizzati in aree o strutture non pertinenziali di taluni enti, anche di proprietà di terzi, diversi dagli immobili dove sono stati eseguiti gli interventi trainanti di efficientamento o antisismici.

Bonus mobili. Il primo intervento riguarda l’acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici, per l’immobile oggetto di ristrutturazione, cui spetta una detrazione Irpef del 50%, ai sensi del comma 2 dell’art. 16 del dl 63/2013; si tratta del noto “bonus mobili”, fruibile per le spese sostenute dal 6/06/2013 al 31/12/2024, ai sensi del comma 37 dell’art. 1 della legge 234/2021. Sono interessati all’agevolazione soltanto i soggetti che possono beneficiare della detrazione Irpef per le spese sostenute per interventi di recupero edilizio, di cui all’art. 16-bis del dpr 917/1986 (Agenzia delle Entrate, circ. 29/E/2013 § 3.1). Il limite massimo di spesa cui applicare la detrazione attualmente è sceso, per le spese sostenute nell’anno 2022, da 16.000 a 10.000 euro mentre, per gli anni 2023 e 2024, il limite è stato ulteriormente ridotto a 5.000 euro, ai sensi del citato comma 37, art. 1 della legge 234/2021. La detrazione, nella misura del 50%, deve essere calcolata, prima della modifica in commento, su un importo massimo di spesa pari a 10.000 euro fino al 31/12/2020, 16.000 euro dall’1/01/2021 al 31/12/2021, 10.000 euro dall’1/01/2022 al 31.12.2022 e di 5.000 euro dall’1/01/2023 al 31/12/2024, indipendentemente dall’ammontare delle spese sostenute per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio. Il limite è riferito alla singola unità immobiliare, comprensiva delle pertinenze, o alla parte comune dell’edificio oggetto dei lavori edilizi, prescindendo dal numero dei contribuenti che partecipano alla spesa. Con la modifica indicata, per l’anno 2023, invece, l’importo massimo di spesa non scende a 5.000, come dall’anno successivo (2024), ma viene fissato in euro 8.000.

Fotovoltaico. Con l’introduzione del comma 7-bis nell’art. 119 del dl 34/2020, convertito dalla legge 77/2020, si stabilisce che la detrazione prevista dal comma 5 del detto articolo (superbonus), ovvero gli interventi di installazione di impianti fotovoltaici trainati dagli interventi di efficientamento e antisismici, eseguiti a cura dalle organizzazioni non lucrative di utilità sociale (Onlus), di cui all’articolo 10 del dlgs 460/1997, dalle organizzazioni di volontariato (OdV), iscritte nei registri di cui all’articolo 6 della n. 266/1991 e dalle associazioni di promozione sociale (Aps), iscritte nel registro nazionale e nei registri regionali e delle province autonome di Trento e di Bolzano, previsti dall’articolo 7 della legge 383/2020, di cui alla lettera d-bis) del comma 9 dell’art. 119 spetta anche se i lavori sono realizzati in aree e strutture non pertinenziali, anche di proprietà di terzi, diversi dagli immobili ove risultano realizzati gli interventi trainanti indicati, di cui ai commi 1 e 4, sempre che gli stessi siano collocati in edifici siti in centri storici e soggetti ai vincoli, di cui alle lettere b) e c) del comma 1 dell’art. 136 e del comma 1 dell’art. 142 del dlgs 42/2004. Fermo restando il limite di spesa indicato dal comma 10-bis, per i detti interventi, si applica l’aliquota del 110% fino alla soglia di 200 chilowatt.

Iva su unità residenziali. Ai fini della determinazione dell’Irpef, per le persone fisiche è possibile portare in detrazione, fino a concorrenza dell’imposta lorda, il 50% dell’importo corrisposto per il pagamento dell’Iva per l’acquisto, eseguito entro il 31/12/2023, di unità immobiliari abitative, di classe energetica A o B, cedute dalle imprese costruttrici. La detrazione deve essere ripartita in dieci quote di pari ammontare, a partire dal periodo d’imposta in cui la spesa è stata sostenuta, e, ai fini dell’applicazione di queste disposizioni, non si devono considerare le unità immobiliari alla cui produzione o al cui scambio (immobili merce) è effettivamente diretta l’attività di impresa nonché quelli utilizzati quali immobili strumentali per l’esercizio della attività d’impresa.

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