Cauzione triennale di almeno 50.000 euro per riaprire l’attività: questo il vincolo che la legge di bilancio 2023 impone ai soggetti che intendono chiedere un nuovo numero di partita Iva dopo il provvedimento di cessazione d’ufficio adottato dall’agenzia delle entrate a seguito dell’accertata inesistenza dell’esercizio dell’attività economica.
Un onere simile è già previsto dalla normativa in vigore, ma solo a carico di determinate tipologie di contribuenti e come condizione per poter effettuare acquisti intracomunitari, ossia operazioni ad alto rischio di frode all’imposta.
La novità prevista dal comma 148 dell’art. 1 della legge di bilancio adotta quindi una misura cautelativa analoga nel più generale ambito di contrasto delle partite Iva “abusive”, introducendo inoltre la sanzione di 3.000 euro nei confronti dei falsi soggetti passivi dell’imposta.
Viene anzitutto previsto, nel nuovo comma 15-bis.1 dell’art. 35 del dpr 633/72, che l’agenzia delle entrate, al fine di rafforzare i riscontri automatizzati e i controlli già contemplati dal vigente comma 15-bis, “effettua specifiche analisi del rischio connesso al rilascio di nuove partite Iva”, all’esito delle quali invita il contribuente a presentarsi “di persona” in ufficio, ai sensi dell’art. 32 del dpr 600/73, per esibire le scritture contabili di cui agli artt. 14 e 19 dello stesso dpr, se obbligatorie, per consentire in ogni caso la verifica dell’effettivo esercizio dell’attività d’impresa, professionale o artistica, ossia la sussistenza del presupposto della soggettività passiva dell’Iva, “e per dimostrare, sulla base di documentazione idonea, l’assenza dei profili di rischio individuati.”
Se l’interessato non si presenta “di persona”, oppure non dimostra documentalmente l’assenza dei profili di rischio, l’ufficio emana il provvedimento di cessazione della partita Iva, irrogando contestualmente al destinatario la sanzione amministrativa di 3.000 euro, inserita al comma 7-quater dell’art. 11 del dlgs n. 471/97, non suscettibile di cumulo giuridico ai sensi dell’art. 12 del dlgs n. 472/97.
Sempre nell’art. 35 del dpr 633/72 è inoltre aggiunto il comma 15-bis.2, secondo cui, ferma restando la disciplina applicabile nel caso in cui la cessazione della partita Iva comporti l’esclusione della stessa dalla banca dati Vies (soggetti abilitati alle operazioni intracomunitarie), in caso di chiusura d’ufficio della posizione ai sensi dei commi 15-bis e 15-bis1, la partita Iva può essere successivamente richiesta dal medesimo soggetto, come imprenditore individuale, lavoratore autonomo o rappresentante legale di società, associazione o ente, costituite successivamente al provvedimento di cessazione, solo previo rilascio di polizza fideiussoria o fideiussione bancaria per la durata di tre anni dalla data del rilascio e per un importo non inferiore a 50.000 euro.
Qualora risultino (non meglio precisate) “violazioni fiscali” commesse antecedentemente all’emanazione del provvedimento di cessazione, inoltre, l’ammontare della garanzia deve essere pari alle somme, se superiori a 50.000 euro, dovute a seguito di dette violazioni, sempreché non sia intervenuto il versamento delle stesse.
