Ong, Meloni sanziona: 50mila euro e sequestro navi per chi viola le regole

Giorgia Meloni, da sempre battutasi contro l’immigrazione incontrollata, studia nuove regole sulle Ong al fine di porre un freno al business degli scafisti, prevedendo pesanti sanzioni sia per l’armatore che per il comandante della nave che violerà le regole. Costerà fino a 50mila euro e, in determinati casi, anche il sequestro delle navi la trasgressione del codice messo a punto dal governo.
Il nuovo codice non prevede solo sanzioni, ma anche semplificazioni per la richiesta di asilo e di permesso di soggiorno. “Il transito e la sosta in territorio nazionale sono comunque garantiti ai soli fini di assicurare il soccorso e l’assistenza a terra delle persone prese a bordo a tutela della loro incolumità”, specifica il decreto. Le operazioni di soccorso dovranno essere «immediatamente comunicate al centro di coordinamento competente per il soccorso marittimo nella cui area di responsabilità si svolge l’evento e allo Stato di bandiera ed effettuate nel rispetto delle indicazioni delle predette autorità”.

Le navi coinvolte nelle operazioni di soccorso dovranno inoltre rispettare determinati requisiti di idoneità “tecnico-nautica alla sicurezza della navigazione nelle acque territoriali” ed aver “richiesto all’Autorità SAR competente, nell’immediatezza dell’evento, l’assegnazione del porto di sbarco”. Quest’ultimo deve essere “individuato dalle competenti autorità” e “raggiunto senza ritardo per il completamento dell’intervento di soccorso”. Le navi “devono fornire alle autorità per la ricerca e il soccorso in mare italiane, ovvero, nel caso di assegnazione del porto di sbarco, alle autorità di pubblica sicurezza, le informazioni richieste ai fini dell’acquisizione di elementi relativi alla ricostruzione dettagliata delle fasi dell’operazione di soccorso effettuata”.

In merito alle sanzioni in caso di trasgressione delle regole, il decreto è piuttosto severo: «si applica al comandante della nave la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 10.000 a euro 50.000. La responsabilità solidale si estende all’armatore e al proprietario della nave». In alcuni casi è prevista anche la “sanzione amministrativa accessoria del fermo amministrativo per due mesi della nave utilizzata per commettere la violazione. L’organo accertatore, che applica la sanzione del fermo amministrativo, nomina custode l’armatore o, in sua assenza, il comandante o altro soggetto obbligato in solido, che fa cessare la navigazione e provvede alla custodia della nave a proprie spese”, con la possibilità di ricorso entro sessanta giorni dalla notificazione del verbale di contestazione.

Qualora la violazione fosse reiterata con la stessa nave “si applica la sanzione amministrativa accessoria della confisca della nave e l’organo accertatore procede immediatamente a sequestro cautelare».
Se il comandante o l’armatore si rifiutano di fornire “le informazioni richieste dalla competente autorità nazionale per la ricerca e il soccorso in mare o non si uniforma alle indicazioni della medesima autorità si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 2.000 a euro 10.000. Alla violazione consegue l’applicazione della sanzione amministrativa accessoria del fermo amministrativo per venti giorni della nave utilizzata per commettere la violazione”.

In tema di semplificazioni, «il nulla osta è rilasciato in ogni caso qualora, nel termine indicato, non sono state acquisite dalla questura le informazioni relative agli elementi ostativi». Se dagli accertamenti non sussistono i requisiti, nulla osta e visto vengono revocati.

Il visto di ingresso e il permesso di soggiorno vengono rilasciati “per lavoro subordinato allo straniero che supera un corso di formazione organizzato nei limiti delle richieste, anche nominative, di assunzione comunicate allo sportello unico per l’immigrazione dai datori di lavoro tramite le associazioni di categoria del settore produttivo interessato”. Ma qualora la questura rilevasse elementi ostativi, vi sarà la “revoca del visto, la risoluzione di diritto del contratto di soggiorno, nonché la revoca del permesso di soggiorno”.

CC

 

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