Estesi anche al mese di dicembre 2022 alcuni crediti di imposta per contrastare l’aumento dei costi dell’energia elettrica e del gas in capo alle imprese. Lo prevede il dl 176/2022, cosiddetto Aiuti quater, che ieri la Camera ha definitivamente approvato con 164 sì, 127 no e 3 astenuti. Si tratta in particolare del credito d’imposta del 40% per le imprese energivore; del credito d’imposta del 40% per imprese gasivore; del credito d’imposta del 30% per imprese dotate di contatori di energia elettrica di specifica potenza disponibile, pari o superiore a 4,5 kW, diverse dalle energivore; del credito d’imposta del 40% per l’acquisto di gas naturale per imprese non gasivore, pari al 40 per cento della spesa sostenuta per l’acquisto del medesimo gas, consumato nel mese di dicembre 2022, per usi diversi dal termoelettrico. Sono posticipati al 30 settembre 2023 (in luogo del 30 giugno 2023) i termini per il relativo utilizzo e la relativa cessione, anche con riferimento ai precedenti crediti di imposta (relativi al terzo trimestre 2022 e ai mesi di ottobre e novembre 2022).
Tempo di correzioni per il 110%, che nel 2023 viene ridotto al 90%. Il decreto aiuti quater convertito in legge riporta, tra l’altro, alcune modifiche al meccanismo del superbonus introdotte in prima lettura a Palazzo Madama (altre modifiche in termini di scadenze, tetti all’agevolazione fiscale e platea dei beneficiari sono state adottate in sede di approvazione della legge di bilancio 2023). E’ stato soppresso, in particolare, il termine del 25 novembre per la presentazione delle Cilas ed è stato alzato da due a tre il numero delle cessioni dei crediti d’imposta a favore di soggetti qualificati per i crediti derivanti da operazioni di sconto in fattura o cessione del credito. Inoltre, per venire incontro alle esigenze di liquidità delle imprese che operano nel settore dell’edilizia è stata prevista la possibilità di Sace di concedere garanzie a banche e altre istituzioni finanziarie per finanziamenti-ponte. I crediti di imposta eventualmente maturati potranno essere considerati dagli istituti “quale parametro ai fini della valutazione del merito di credito dell’impresa richiedente il finanziamento e della predisposizione delle relative condizioni contrattuali”.
