Autonomia differenziata piena solo dopo le definizione dei livelli essenziali delle prestazioni (Lep): è questo il punto cruciale del disegno di legge delega sull’autonomia differenziata delle regioni, che con l’approvazione in consiglio dei ministri si appresta ad iniziare il suo iter parlamentare.
È in questa prospettiva che deve essere analizzato l’impatto di un provvedimento che ha fatto molto discutere politici e tecnici ed è stato presentato alternativamente come rivoluzionario (soprattutto dai sostenitori delle ragioni del Nord) e/o come pericoloso per l’unità nazionale (perlopiù da chi difende le ragioni del Sud). Quello che è certo è che il ddl rappresenta un nuovo tassello nel lungo e travagliato percorso di attuazione dell’art. 116, comma 3, della Costituzione, il quale prevede la possibilità che anche le regioni a statuto ordinario ottengano maggiore autonomia in relazione ad alcune materie e nel rispetto dei principi di coordinamento della finanza pubblica.
Il tema è stato assai caldo negli anni scorsi, con tre regioni del nord (Lombardia, Veneto ed Emilia-Romagna) a fare da apripista, in alcuni casi anche a colpi di referendum popolari.
Già con la legge di stabilità per il 2014 (legge 147/2013, articolo 1 comma 571), il parlamento aveva messo a punto alcune disposizioni attuative di carattere generale, relative alla fase iniziale del procedimento: esse si collocano quindi “a monte” , cercando di dare una impostazione unitaria, ferma restando, comunque, per arrivare alla fase conclusiva, le necessità di arrivare ad una legge rinforzata, il cui contenuto è determinato in base ad un’intesa tra regione e Stato e al parere degli enti locali interessati, approvata a maggioranza assoluta dalle camere.
L’iter, però, ha subito un inevitabile rallentamento a seguito del rapido svilupparsi della pandemia da Covid-19, anche se il tema è stato oggetto di due audizioni abbastanza recenti svolte dalla ministra per gli affari regionali e le autonomie presso la commissione parlamentare per l’attuazione del federalismo fiscale (26 maggio 2021) e presso la commissione bicamerale per gli affari regionali (13 luglio 2021) ed è stato ripreso anche dal vice ministro dell’economia, presso la commissione parlamentare per l’attuazione del federalismo fiscale (9 giugno 2021).
Ad oggi, tuttavia, non risultano ancora individuate le funzioni da trasferire, e molte delle competenze legate a tali funzioni, di cui viene richiesta l’attribuzione, riguardano profili legislativi e/o amministrativi privi di effetti finanziari, poiché rientranti in ambiti regolatori e/o di sorveglianza.
In mancanza di elementi e presupposti per misurare tali effetti, alcune delle amministrazioni interessate non sono, dunque, risultate in grado di fornire elementi di analisi sulle possibili conseguenze finanziarie derivanti dal previsto trasferimento di funzioni tra Stato e regioni, nonché sull’attinente quantificazione delle risorse umane, strumentali e finanziarie eventualmente coinvolte.
Ne consegue, da un lato, l’assenza di un quadro d’insieme relativo agli effetti (finanziari e non) dell’attuazione del regionalismo differenziato e, dall’altro, la connessa impossibilità di valutare, sulla base delle informazioni disponibili, l’eventuale miglioramento dell’efficienza delle politiche che la riforma potrebbe comportare.
In ogni caso, le intese da sottoscrivere vanno calate nel contesto dell’osservanza dell’art. 119 della Costituzione, garantendo sia l’autonomia finanziaria di entrata e di spesa nel rispetto dell’equilibrio dei bilanci ma, anche, assicurando da un lato il finanziamento integrale delle funzioni pubbliche attribuite, e dall’altro il rispetto del principio di solidarietà con i territori con minore capacità fiscale per abitante.
In questa prospettiva, il ddl non pare imprimere un’accelerazione troppo brusca. Esso, infatti, pare incidere più sul piano procedurale che su quello dei contenuti.
Sotto il primo profilo, viene in considerazione l’art. 2, che ridefinisce (e certamente non semplifica) i vari passaggi necessari per addivenire alle intese.
Dal punto di vista dei contenuti, invece, il punto nodale sta nell’art. 1, comma 2, dove si legge che “L’attribuzione di funzioni relative alle ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia di cui all’articolo 116, comma 3, della Costituzione, relative a materie o ambiti di materie riferibili ai diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale, è consentita subordinatamente alla determinazione, nella normativa vigente alla data di entrata in vigore della presente legge o sulla base della procedura di cui all’articolo 3, dei relativi livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale, ai sensi dell’articolo 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione”.
I c.d. Lep indicano la soglia costituzionalmente necessaria e costituiscono il nucleo invalicabile per rendere effettivi tali diritti e per erogare le prestazioni sociali di natura fondamentale, per assicurare uno svolgimento leale e trasparente dei rapporti finanziari fra lo Stato e le autonomie territoriali, per favorire un’equa ed efficiente allocazione delle risorse e il pieno superamento dei divari territoriali nel godimento delle prestazioni inerenti ai diritti civili e sociali.
Quindi senza Lep niente autonomia differenziata e solo con i Lep si potrà capire il “verso” della riforma, ovvero se porterà più risorse a qualcuno sottraendole ad altri. E siccome ad oggi i Lep sono stati sommariamente definiti solo in sanità, per adesso la rivoluzione è rimandata a data da destinarsi, non essendo stabiliti dei tempi precisi al riguardo.
Quanto alle iniziative già promosse da alcune regioni, l’art. 10 recita che “L’esame degli atti di iniziativa delle regioni già presentati al Governo, di cui sia stato avviato il confronto congiunto tra il governo e la regione interessata prima della data di entrata in vigore della presente legge, prosegue secondo quanto previsto dalle pertinenti disposizioni della presente legge”. Quindi anche qui lo stallo, che va avanti dal 2017, è destinato a proseguire.
