Un colpo di mano inaspettato cancella la norma invocata a gran voce: quella che avrebbe permesso al fisco e agli enti previdenziali e assicurativi di concludere transazioni anche nella Composizione negoziata della crisi d’impresa (Cnc). Il decreto legge Pnrr approvato dal Consiglio dei ministri (Cdm) lo scorso 16 febbraio (si veda ItaliaOggi del 18 febbraio), che aveva ricevuto il positivo accoglimento da parte di tutti gli operatori e che veniva considerato la svolta per dare finalmente impulso alla nuova Cnc è stato, al momento, decapitato della disposizione più importante. Il dl 24 febbraio 2023, n. 13 “Disposizioni urgenti per l’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (Pnrr) e del Piano nazionale degli investimenti complementari al Pnrr (Pnc), nonché per l’attuazione delle politiche di coesione e della politica agricola comune”, pubblicato sulla G.U. n.47 del 24/2/2023 e in vigore dal 25/2/2023, non prevede più dunque la norma. Si è appreso che per ragioni tecnico legislative il Ministero della giustizia ha dovuto elidere il secondo comma dell’art. 39 della bozza di decreto uscita dal Cdm la sera del 16 febbraio. Il testo della disposizione, che ora è l’art. 38, non è più composto da cinque commi bensì da soli quattro commi. Il comma dedicato agli accordi transativi per dilazionare oltre le 120 rate o ridurre il debito fiscale e previdenziale verso Agenzia delle entrate, Agenzia della riscossione, Inps e Inail in misura non inferiore a quella che gli stessi enti avrebbero potuto ottenere in caso di liquidazione giudiziale (cioè il nuovo fallimento) dell’impresa in crisi è stato cassato. Un fulmine a ciel sereno che ha sorpreso persino il vice ministro Maurizio Leo, promotore della disposizione e che proprio venerdì scorso, ad un convegno pubblico in occasione dei 50 anni dell’Imposta sul valore aggiunto, aveva espresso convinzione per la imminente entrata in vigore della disposizione che avrebbe permesso al fisco di incassare non meno di quello che avrebbe potuto ottenere in caso di default delle imprese in difficoltà, ma con tempi più rapidi e lasciando salve le aziende ancora meritevoli di risanarsi. La motivazione del depennamento notturno del comma in parola sembra essere dovuto, secondo quanto risulta a ItaliaOggi, a problemi di valutazione preventiva dell’impatto finanziario della disposizione sul bilancio statale. Come noto, infatti, ogni norma introdotta deve ottenere il vaglio dei competenti ministeri e la verifica finanziaria, circa le conseguenze sulle finanze pubbliche. La disposizione approvata il 16 febbraio scorso non aveva ottenuto un’adeguata ponderazione tecnico finanziaria, cosicché l’ufficio legislativo del Mingius, rilevata l’eccezione formulata nell’ambito dei pareri preventivi degli enti interessati, ha ritenuto opportuno, data l’urgenza di fare entrare in vigore il decreto Pnrr, mandare in stampa il testo omettendo la transazione fiscale e contributiva interna alla Cnc. Le voci danno, però, in corso tali verifiche tecniche finanziarie e che in sede di conversione sia possibile, in quanto sorretta dalla volontà politica e richiesta a gran voce dagli operatori, che venga rispristinata nel testo della legge di conversione del dl 24/2/2023, n. 13.
Dopo la cancellazione del secondo comma, tuttavia, si sono levate le voci di coloro che ritengono la scelta dovuta all’opposizione del Ministero delle finanze che già aveva dato parere negativo o di coloro che contestano l’opportunità di concedere stralci del debito erariale e contributivo alle imprese in crisi che accedono alla Cnc. Entrambe le voci, però, sono destituite di fondamento, soprattutto tecnico. Quanto al Mef, il parere negativo sembra avere riguardato la necessità di chiarire la responsabilità dei funzionari che dovranno sottoscrivere gli accordi dinnanzi al giudice e quanto a chi contesta che la disposizione si un’agevolazione eccessiva, non si tiene conto, invece, che proprio il fatto che in un’ipotesi di liquidazione giudiziale, che il giudice dovrà valutare assunti anche gli opportuni mezzi istruttori (come prevedeva il comma soppresso), poterebbe, se non approvato l’accordo, ad un danno erariale. La proposta del debitore, infatti, deve essere certamente più conveniente dell’accordo proposto, secondo le disposizioni di legge vigneti e le valutazioni che sono richieste in tali contesti (si veda ItaliaOggi del 27 febbraio).
