Commercialista, se non rileva un errore fiscale può essere chiamato a risarcire il cliente: cosa ha stabilito la Cassazione

La Corte di Cassazione torna sulla responsabilità del commercialista e chiarisce che l’attività del professionista non può ridursi alla semplice registrazione dei documenti ricevuti. Se nell’ambito dell’incarico emergono anomalie fiscali che un professionista avrebbe potuto individuare, la mancata segnalazione può assumere rilievo ai fini della responsabilità. Anche quando il cliente è a sua volta un professionista qualificato.

Chi affida la propria contabilità e gli adempimenti fiscali a un commercialista si aspetta non soltanto che i documenti vengano registrati correttamente, ma anche che eventuali criticità vengano individuate e segnalate.

Su questo tema è intervenuta la Corte di Cassazione con l’ordinanza n. 21061 del 21 giugno 2026, che ha affrontato il problema dei limiti della responsabilità professionale del commercialista.

La pronuncia non stabilisce che il consulente debba diventare un garante assoluto di ogni errore commesso dal contribuente. Il punto centrale è diverso: quando l’incarico comprende attività di consulenza fiscale e predisposizione delle dichiarazioni, il professionista deve svolgere anche i controlli che rientrano nelle competenze proprie della sua attività.

Il caso esaminato dalla Cassazione

La controversia nasce dall’azione avviata da una notaia nei confronti del proprio commercialista, al quale aveva affidato per diversi anni la consulenza fiscale.

Nel corso dell’attività professionale, alcune prestazioni erano state affidate a soggetti esterni. La notaia riceveva quindi fatture dai collaboratori, sulle quali era applicata l’IVA.

Il problema era sorto nel momento in cui tali costi venivano riaddebitati ai clienti della notaia. Le somme erano state indicate come spese anticipate in nome e per conto del cliente e, di conseguenza, escluse dalla base imponibile IVA sulla base dell’articolo 15 del D.P.R. n. 633/1972.

A seguito di un controllo fiscale, l’Amministrazione finanziaria aveva contestato questa impostazione, ritenendo invece che gli importi dovessero essere assoggettati a IVA.

La contribuente aveva quindi chiesto al commercialista il risarcimento dei danni che sosteneva di avere subito a causa della mancata corretta consulenza fiscale.

Perché i giudici di merito avevano escluso la responsabilità

Nei precedenti gradi di giudizio la richiesta era stata respinta.

Uno degli elementi considerati dai giudici era il fatto che la fatturazione venisse materialmente effettuata dalla stessa notaia. Secondo questa impostazione, il commercialista si sarebbe limitato a ricevere la documentazione, registrare le operazioni e predisporre gli adempimenti fiscali sulla base dei dati forniti.

Era stata inoltre valorizzata la particolare preparazione professionale della cliente, che, essendo notaia, possedeva competenze giuridiche e fiscali connesse alla propria attività.

Da queste circostanze era stata ricavata la conclusione che la responsabilità dell’errata impostazione delle fatture dovesse essere attribuita alla cliente e non al consulente.

La Cassazione ha però ritenuto necessario rivedere questa impostazione.

Il commercialista non deve limitarsi a registrare i documenti

Secondo la Suprema Corte, l’attività del commercialista incaricato della consulenza fiscale non può essere considerata una semplice prestazione materiale di registrazione dei dati ricevuti.

Il professionista è tenuto a mettere a disposizione del cliente le proprie conoscenze specialistiche e ad applicare quella particolare diligenza richiesta dalla natura dell’attività esercitata.

Questo significa che, nell’ambito dell’incarico ricevuto, deve anche verificare la documentazione e prestare attenzione alle eventuali anomalie fiscali che risultino riconoscibili attraverso le competenze proprie della professione.

Se emerge un errore che avrebbe potuto essere individuato attraverso un controllo normalmente esigibile dal consulente, la mancata segnalazione può diventare un elemento rilevante nell’accertamento della responsabilità professionale.

La responsabilità deriva dall’incarico ricevuto

Un aspetto particolarmente importante della decisione riguarda quindi il contenuto concreto dell’incarico.

Non significa che il commercialista debba controllare ogni singola attività svolta autonomamente dal cliente o prevedere qualsiasi possibile errore.

L’obbligo di verifica deve essere valutato in relazione alle prestazioni effettivamente affidate al professionista.

Se, però, il commercialista cura stabilmente la consulenza fiscale, la contabilità e la predisposizione delle dichiarazioni, non può necessariamente considerarsi estraneo alle anomalie che emergono dalla documentazione sulla quale deve lavorare.

La sua attività comprende anche una componente di consulenza e supervisione, nei limiti di quanto richiesto dall’incarico.

Il fatto che il cliente sia un professionista non basta a escludere la responsabilità

La vicenda presenta un altro elemento significativo.

La cliente era una notaia, quindi non una persona priva di conoscenze giuridiche o professionali. Proprio questa caratteristica era stata utilizzata nei precedenti giudizi per ridimensionare gli obblighi del commercialista.

La Cassazione ha invece chiarito che la preparazione professionale del cliente non elimina automaticamente i doveri del consulente.

Chi si rivolge a un commercialista lo fa proprio perché necessita di competenze specialistiche in materia contabile, fiscale e tributaria. Il fatto che il cliente eserciti una professione qualificata non significa che possieda necessariamente le stesse competenze tecniche del consulente fiscale.

Di conseguenza, l’obbligo di diligenza del commercialista deve essere valutato soprattutto in relazione alla natura dell’incarico e alle competenze richieste per svolgerlo correttamente.

Cosa prevedono gli articoli 1176 e 1218 del Codice civile

La questione si collega a due disposizioni fondamentali del Codice civile.

L’articolo 1176, secondo comma, stabilisce che nell’adempimento delle obbligazioni inerenti a un’attività professionale la diligenza deve essere valutata tenendo conto della natura dell’attività esercitata.

L’articolo 1218 disciplina invece la responsabilità del debitore che non esegue correttamente la prestazione dovuta.

Nel caso del commercialista, queste norme assumono particolare rilievo perché la prestazione professionale richiede competenze tecniche specifiche.

Non è quindi sufficiente dimostrare di avere materialmente registrato i documenti ricevuti. Occorre verificare se, considerando l’incarico affidato, il professionista abbia svolto le attività di controllo e consulenza che potevano ragionevolmente essergli richieste.

Non ogni errore del cliente ricade sul commercialista

La decisione non deve però essere interpretata come un obbligo generalizzato per il commercialista di rispondere di qualsiasi errore commesso dal contribuente.

La responsabilità deve essere accertata caso per caso.

Bisogna innanzitutto stabilire quale fosse esattamente l’incarico affidato al professionista, quali documenti avesse ricevuto e quali informazioni fossero a sua disposizione.

Successivamente occorre verificare se l’errore fosse concretamente riconoscibile attraverso un’attività di controllo coerente con la prestazione richiesta.

Infine, deve essere dimostrato anche il collegamento tra la condotta del professionista e il danno lamentato dal cliente.

Perché la sentenza è importante per chi ha una partita IVA

La pronuncia assume particolare interesse per imprenditori, professionisti e titolari di partita IVA che affidano a un commercialista la gestione degli aspetti fiscali della propria attività.

Il rapporto con il consulente, infatti, non dovrebbe essere considerato come una semplice trasmissione di documenti.

Quando l’incarico comprende consulenza, contabilità e dichiarazioni fiscali, il professionista deve mettere a disposizione del cliente le proprie competenze e segnalare le criticità che siano individuabili nell’ambito della prestazione.

Dal canto suo, anche il contribuente deve collaborare correttamente, fornendo documenti completi e informazioni veritiere e tempestive.

Cosa può chiedere il cliente in caso di errore

Se viene accertato un comportamento negligente del commercialista e da tale condotta deriva un danno, il cliente può chiedere il relativo risarcimento.

Non è però sufficiente dimostrare che il consulente abbia commesso un errore.

Occorre provare l’inadempimento, il danno effettivamente subito e il rapporto causale tra la condotta del professionista e la perdita economica.

La responsabilità, quindi, non scatta automaticamente ogni volta che l’Agenzia delle Entrate contesta un’operazione o applica una sanzione.

La Cassazione rimette la causa al giudice di merito

Nel caso esaminato, la Suprema Corte ha cassato la decisione precedente e disposto il rinvio, ritenendo che la responsabilità del commercialista fosse stata valutata sulla base di un’interpretazione troppo restrittiva dei suoi obblighi professionali.

La causa dovrà quindi essere nuovamente esaminata alla luce dei principi indicati dalla Cassazione.

La pronuncia assume così rilievo soprattutto per il criterio con cui devono essere valutati gli obblighi del consulente: non conta soltanto chi abbia materialmente compilato una fattura o inserito un dato, ma anche quale attività di controllo e consulenza fosse compresa nell’incarico professionale.

Il principio da tenere a mente

La nuova ordinanza rafforza dunque l’idea di un commercialista chiamato a svolgere un ruolo attivo nell’assistenza fiscale del cliente.

Se nell’ambito dell’incarico emergono errori o anomalie fiscali che un professionista, usando la diligenza richiesta dalla propria attività, avrebbe potuto individuare e segnalare, la mancata verifica può avere conseguenze sul piano della responsabilità.

Allo stesso tempo, non esiste una responsabilità automatica per ogni errore commesso dal contribuente. Saranno sempre determinanti il contenuto dell’incarico, le informazioni disponibili, la riconoscibilità dell’anomalia e il danno effettivamente prodotto.

La decisione della Cassazione porta quindi l’attenzione su un punto essenziale: il commercialista non è chiamato soltanto a registrare ciò che il cliente gli consegna, ma deve svolgere la propria attività con la competenza e la diligenza proprie della professione, nei limiti dell’incarico ricevuto.

Noemi De Noia

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