Visita fiscale INPS, il medico non ti trova a casa: quando il licenziamento non è valido

Essere assenti durante una visita fiscale non significa automaticamente aver commesso una violazione tale da giustificare il licenziamento. Se il medico incaricato del controllo non riesce a trovare il lavoratore, infatti, il datore di lavoro deve comunque dimostrare con elementi concreti che l’assenza sia effettivamente imputabile al dipendente.

A ribadirlo è la Corte di Cassazione con la sentenza n. 22621 del 2 luglio 2026, che ha confermato la decisione di reintegrare un lavoratore licenziato dopo tre controlli fiscali conclusi senza che il medico riuscisse a reperirlo presso l’indirizzo indicato.

La pronuncia chiarisce anche un altro aspetto importante: il verbale redatto dal medico fiscale non costituisce una prova incontestabile di tutte le valutazioni riportate al suo interno.

Tre controlli fiscali finiti senza esito

La vicenda prende avvio da tre visite fiscali effettuate nel settembre e nell’ottobre del 2023.

In particolare, nei verbali erano state utilizzate espressioni differenti:

  • il 7 settembre il lavoratore risultava “sconosciuto/irreperibile all’indirizzo”;
  • il 17 ottobre non aveva risposto nessuno presso l’abitazione;
  • il 20 ottobre veniva nuovamente indicato come “sconosciuto/irreperibile all’indirizzo”.

L’azienda aveva considerato i tre episodi sufficienti per contestare al dipendente una condotta disciplinarmente grave e, l’8 novembre 2023, aveva disposto il licenziamento per giusta causa.

Il lavoratore aveva impugnato il provvedimento e ottenuto ragione davanti al Tribunale di Venezia, che aveva disposto la reintegrazione e il pagamento dell’indennità prevista dall’articolo 18 dello Statuto dei lavoratori.

La decisione era stata successivamente confermata dalla Corte d’Appello di Venezia.

L’azienda aveva quindi deciso di ricorrere in Cassazione.

Il verbale non dimostra necessariamente che il lavoratore fosse assente

Uno dei punti centrali della controversia riguarda il significato delle annotazioni contenute nei verbali.

Secondo la società, l’indicazione relativa all’accesso effettuato dal medico avrebbe dimostrato che l’indirizzo era stato individuato correttamente e che, di conseguenza, l’irreperibilità fosse attribuibile esclusivamente al dipendente.

La Cassazione non ha condiviso questa interpretazione.

Secondo i giudici, formule come “sconosciuto” o “irreperibile all’indirizzo” possono avere più significati. Non dimostrano necessariamente che il lavoratore fosse assente dall’abitazione: potrebbero anche indicare una difficoltà del medico nell’individuare correttamente il domicilio.

Nel caso specifico, inoltre, erano presenti ulteriori elementi che rendevano poco chiara la ricostruzione dell’azienda.

Gli altri controlli erano andati a buon fine

A incidere sulla decisione è stato anche un dato particolarmente significativo.

Alcune visite effettuate in periodi molto vicini a quelle contestate avevano avuto esito positivo. Questo elemento dimostrava che l’abitazione era concretamente individuabile e raggiungibile.

Un’altra annotazione presente in uno dei verbali, relativa all’impossibilità di lasciare l’invito per il lavoratore, ha inoltre contribuito a rendere meno convincente l’interpretazione secondo cui il dipendente sarebbe stato semplicemente assente.

Secondo la Corte, quindi, non era possibile trasformare automaticamente quelle annotazioni in una prova certa dell’assenza ingiustificata.

Il verbale del medico fiscale non è intoccabile

La società aveva sostenuto che il verbale del medico fiscale, essendo un atto pubblico, facesse piena prova fino a querela di falso.

Anche su questo punto la Cassazione ha fatto una precisazione importante.

L’atto pubblico fa fede rispetto ai fatti che il pubblico ufficiale dichiara di aver compiuto o di aver constatato direttamente. Questo non significa, però, che ogni valutazione o interpretazione contenuta nel documento sia automaticamente incontestabile.

Nel caso esaminato, i giudici non avevano messo in dubbio ciò che il medico aveva materialmente osservato. Avevano semplicemente valutato il significato delle espressioni utilizzate nel verbale, ritenendole non sufficientemente precise per dimostrare l’assenza volontaria del lavoratore.

Per questo motivo non era necessario presentare una querela di falso.

Chi deve dimostrare l’assenza ingiustificata?

La Cassazione ha poi affrontato la questione dell’onere della prova.

Secondo la società, una volta che il medico fiscale avesse attestato l’irreperibilità, sarebbe spettato al lavoratore dimostrare di essere stato effettivamente presente in casa.

La Suprema Corte ha respinto anche questa impostazione.

Nel procedimento disciplinare è il datore di lavoro a dover dimostrare il fatto che giustifica il licenziamento. Se viene contestata un’assenza ingiustificata durante una visita fiscale, quindi, l’azienda deve fornire elementi sufficienti per dimostrare la responsabilità del dipendente.

Non può limitarsi a richiamare genericamente il contenuto del verbale quando quest’ultimo presenta formulazioni ambigue o non consente di stabilire con certezza cosa sia accaduto.

Diverso il rapporto con l’INPS

La sentenza distingue inoltre il procedimento disciplinare dal diverso rapporto tra lavoratore e INPS relativo all’indennità di malattia.

Alcune regole sull’onere della prova richiamate dalla società riguardano infatti la possibilità di ottenere o conservare l’indennità economica durante la malattia.

Queste disposizioni non possono essere automaticamente trasferite al procedimento disciplinare.

Quando il datore di lavoro vuole licenziare il dipendente per una presunta assenza ingiustificata, rimane quindi a suo carico la dimostrazione della condotta contestata.

La visita dal fisioterapista: cosa ha deciso la Corte

La vicenda comprendeva anche un episodio differente, relativo al 17 ottobre 2023.

In quella giornata il lavoratore si trovava fuori casa per sottoporsi a un trattamento fisioterapico collegato a un problema alla schiena.

L’assenza non era stata comunicata preventivamente all’azienda secondo quanto previsto dal contratto collettivo applicato.

La Corte d’Appello aveva riconosciuto che il comportamento costituiva una violazione degli obblighi previsti, ma aveva anche rilevato che il contratto collettivo stabiliva, per quella specifica condotta, una sanzione di tipo conservativo.

In altre parole, quella violazione poteva essere punita disciplinarmente, ma non con il licenziamento.

Il contratto collettivo può impedire il licenziamento

Questo passaggio della sentenza è particolarmente importante.

Quando il contratto collettivo individua espressamente una determinata condotta e prevede per essa una sanzione conservativa, il datore di lavoro non può trasformarla automaticamente in una causa di licenziamento, salvo che emergano circostanze ulteriori capaci di rendere il comportamento molto più grave.

Nel caso esaminato, non risultavano elementi sufficienti per superare la sanzione prevista dal contratto collettivo.

La Cassazione ha quindi confermato anche sotto questo profilo la decisione favorevole al lavoratore.

Cosa significa per chi riceve una visita fiscale

La pronuncia non significa che il lavoratore possa assentarsi liberamente durante gli orari di reperibilità.

L’assenza ingiustificata durante un controllo può avere conseguenze sia sul piano dell’indennità di malattia sia, in determinate circostanze, sul rapporto di lavoro.

La Cassazione chiarisce però che il semplice fatto che il medico non riesca a trovare il dipendente non equivale automaticamente alla prova di una violazione disciplinare grave.

Per arrivare al licenziamento, il datore di lavoro deve dimostrare concretamente la condotta contestata. E quando il verbale fiscale contiene formule ambigue, non è sufficiente interpretarle automaticamente come prova certa dell’assenza volontaria del lavoratore.

Noemi De Noia
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