Autovelox, l’omologazione resta decisiva: il nuovo decreto Salvavelox non esclude l’annullamento delle multe

Una recente decisione del Giudice di Pace di Lecce distingue ancora tra approvazione e omologazione degli strumenti di rilevazione della velocità e chiarisce i limiti applicativi del decreto ministeriale n. 125/2026

 

La questione della validità delle multe rilevate attraverso autovelox torna nuovamente all’attenzione della giurisprudenza. A riaccendere il dibattito è la sentenza n. 22860/2026 del Giudice di Pace di Lecce, pubblicata il 15 settembre 2026, relativa a una sanzione per eccesso di velocità contestata dal Comune di Galatina sulla strada statale 101.

Al centro della controversia vi è ancora una volta la differenza tra approvazione e omologazione dei dispositivi destinati al controllo della velocità, tema sul quale negli ultimi anni si sono pronunciate più volte anche le sezioni della Corte di Cassazione.

La decisione assume particolare interesse perché interviene dopo l’entrata in vigore del decreto ministeriale n. 125/2026, conosciuto come decreto “Salvavelox”, pubblicato in Gazzetta Ufficiale l’11 luglio 2026 e divenuto efficace il giorno successivo. Il provvedimento ha introdotto una disciplina relativa alle caratteristiche tecniche, all’omologazione, alla taratura e alle verifiche degli strumenti utilizzati per accertare le violazioni dei limiti di velocità.

Nel caso esaminato dal giudice salentino, tuttavia, la nuova disciplina non è stata ritenuta sufficiente a sanare automaticamente la situazione dell’apparecchiatura oggetto della contestazione.

Il procedimento riguardava una multa superiore a 400 euro, accompagnata dalla decurtazione dei punti dalla patente, notificata a un automobilista in seguito a un rilevamento effettuato mediante un dispositivo Photored Dr.

Il ricorrente aveva contestato la validità dell’apparecchiatura, sostenendo che il dispositivo fosse stato oggetto di un provvedimento ministeriale di approvazione, ma non di una vera e propria omologazione. Il Giudice di Pace ha ritenuto fondata la contestazione e ha conseguentemente annullato l’ordinanza-ingiunzione.

 

Approvazione e omologazione non sono automaticamente equivalenti

Uno degli aspetti centrali della decisione riguarda proprio la natura dei due procedimenti amministrativi. Secondo il ragionamento seguito dal Giudice di Pace di Lecce, approvazione e omologazione non possono essere considerate automaticamente come procedure equivalenti.

Nel caso del Photored Dr, il giudice ha rilevato un difetto di omologazione, osservando che i decreti dirigenziali ministeriali del 2016 e del 2020 richiamati dall’amministrazione avrebbero riguardato l’approvazione dell’apparecchiatura e non la sua omologazione.

Il tema non è nuovo. In precedenti pronunce, la Corte di Cassazione aveva già sottolineato l’importanza dell’omologazione ai fini della legittimità degli accertamenti effettuati con strumenti per la misurazione della velocità. Tra le decisioni richiamate figurano le sentenze n. 1332/2025, n. 10505/2024 e n. 20913/2024.

La Suprema Corte si era inoltre confrontata con la circolare del Ministero dell’Interno del 23 gennaio 2025, che prospettava una sostanziale equiparazione tra approvazione e omologazione. Secondo l’orientamento espresso dalla Cassazione, una circolare amministrativa non può modificare il contenuto di una disposizione prevista da una norma di rango primario.

Il riferimento è, in particolare, all’articolo 142 del Codice della strada, che prevede l’utilizzo di strumenti debitamente omologati per l’accertamento delle violazioni dei limiti di velocità.

 

Il nuovo decreto “Salvavelox” non chiude automaticamente il contenzioso

La novità della sentenza del Giudice di Pace di Lecce riguarda soprattutto il modo in cui viene considerato il decreto ministeriale n. 125/2026.

Il Comune di Galatina aveva sostenuto che la nuova disciplina ministeriale potesse incidere anche sulla situazione delle apparecchiature già precedentemente approvate. Il giudice, nel caso specifico, non ha però ritenuto che l’entrata in vigore del nuovo decreto fosse sufficiente a superare automaticamente le contestazioni relative al dispositivo utilizzato.

La sentenza precisa infatti che il decreto dell’8 giugno 2026, richiamato dall’amministrazione, non sarebbe applicabile alla fattispecie esaminata sia perché i fatti contestati erano precedenti alla sua entrata in vigore, sia perché il dispositivo non risultava ancora aggiornato con la relativa targhetta identificativa a seguito di una nuova procedura di taratura e verifica.

La pronuncia, quindi, non elimina la nuova disciplina ministeriale, ma ne circoscrive l’incidenza rispetto alla specifica vicenda sottoposta al giudice.

 

La questione interessa anche il Comune di Lecce

Il tema assume una rilevanza concreta anche per il Comune di Lecce, che negli ultimi mesi ha continuato a intervenire sulla gestione e sul potenziamento dei sistemi elettronici destinati al controllo della velocità.

Con una determinazione dell’8 settembre 2026, il settore Polizia locale ha disposto una proroga tecnica del contratto con Project Automation S.p.A. per la gestione del servizio. La proroga riguarda il periodo dal 1° ottobre 2026 al 31 marzo 2027 e prevede un importo complessivo di 40.260 euro, ripartito in 20.130 euro a carico del bilancio 2026 e altri 20.130 euro sul bilancio 2027.

Contestualmente, l’amministrazione ha avviato la procedura per un nuovo affidamento triennale relativo al noleggio di due dispositivi fissi destinati al rilevamento delle violazioni, per un valore stimato di 210.066 euro oltre IVA.

L’evoluzione del quadro giurisprudenziale assume quindi un peso significativo anche sotto il profilo amministrativo ed economico, considerati gli investimenti e i contratti collegati ai sistemi di rilevazione automatica.

 

Le multe annullate possono avere conseguenze sui bilanci comunali

Il contenzioso sugli autovelox non riguarda soltanto la validità delle singole sanzioni. L’annullamento delle multe può produrre conseguenze anche per gli enti locali, soprattutto quando le decisioni giudiziarie comportano obblighi di natura finanziaria.

Le sentenze che dispongono l’annullamento delle sanzioni possono infatti determinare, nei casi previsti, il riconoscimento di debiti fuori bilancio.

La decisione del Giudice di Pace di Lecce si inserisce pertanto in un quadro ancora in evoluzione. La nuova disciplina introdotta dal decreto n. 125/2026 interviene sulle procedure relative agli strumenti di rilevazione della velocità, ma la distinzione tra approvazione e omologazione continua a essere oggetto di interpretazione giudiziaria.

Per gli automobilisti, la questione resta quindi legata alle caratteristiche e alla documentazione relativa allo specifico dispositivo utilizzato per l’accertamento, oltre che alla data in cui è stata commessa la violazione e alla disciplina applicabile in quel momento.

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