In particolare, sono stati ricondotti alla prima pratica: la diffusione di informazioni inesatte e ingannevoli sull`effettiva disponibilità dei prodotti venduti online e sui relativi prezzi; la diffusione di informazioni inesatte e ingannevoli riguardo ai tempi di consegna; con riferimento al processo di acquisto, l`addebito del pagamento o il blocco del plafond prima della conclusione del contratto; l`annullamento unilaterale degli ordini di numerosi consumatori.
Sono stati invece ricondotti alla seconda pratica: la ritardata o la mancata consegna dei prodotti acquistati e regolarmente pagati dai consumatori; le informazioni ingannevoli sullo stato delle spedizioni; i ritardi e gli ostacoli in relazione all`esercizio dei diritti di rimborso dei consumatori; l`omessa o l`inadeguata assistenza post-vendita rispetto alle numerosissime richieste dei consumatori: in particolare, durante il periodo pandemico, sono state sospese molte attività di customer care; i ritardi e gli ostacoli per l`esercizio dei diritti di recesso e di rimborso dei consumatori.
Secondo l`Autorità, si tratta di condotte qualificabili come ingannevoli e aggressive perché suscettibili di ingannare i consumatori e di condizionarli indebitamente nell`acquisto o nell`esercizio dei loro diritti contrattuali.
Le quattro società, entro 60 giorni, dovranno informare l`Autorità sulle iniziative assunte per superare gli elementi di criticità evidenziati nei provvedimenti sanzionatori ado
