Iniziamo dal civile. Condivise le osservazioni delle commissioni parlamentari: aumenta sì la competenza del giudice di pace, ma per le liti su beni mobili solo fino a 10 mila euro e fino 25 mila per quelle sulla circolazione stradale. Si riducono le controversie davanti al tribunale in composizione collegiale. Diminuisce il numero delle udienze: si punta ad arrivare alla prima con un quadro già definito nelle domande, eccezioni e prove. L’abuso del processo si paga anche allo Stato: sanzione pecuniaria tra 500 e 5 mila euro a chi fa sprecare risorse alla Giustizia con l’inutile azione o resistenza in giudizio. Più udienze online e processo telematico davanti al magistrato onorario. Il procedimento sommario di cognizione diventa «semplificato»: abbraccia tutte le controversie più semplici. Più facile in Cassazione definire i ricorsi inammissibili, improcedibili o manifestamente infondati. Un solo rito e un solo tribunale per le cause su persona, minori e famiglia. In tribunale l’intervento sulla fase introduttiva consente al giudice di passare dal rito ordinario a quello semplificato. Ma la prima udienza “di lavoro”, con preclusioni irrigidite e anticipate, suscita dubbi nel Csm oltre che negli avvocati. Atti sintetici e chiari: le parti devono collaborare con il giudice, che ne valuta la condotta ai fini della decisione. In appello il consigliere istruttore acquista più peso nella direzione del procedimento. Cambiano ancora i filtri per le impugnazioni. Arriva il rinvio pregiudiziale in Cassazione: il giudice di merito può sottoporre direttamente alla Suprema corte la questione di diritto di particolare complessità o novità, dopo aver assicurato sul tema il contraddittorio fra le parti. Nuova ipotesi di revocazione contro la sentenza che ha un contenuto dichiarato contrario alla Convenzione dei diritti dell’uomo da parte di Strasburgo. Negoziazione assistita estesa alle controversie di lavoro e alla possibilità di riconoscere all’ex coniuge un assegno di divorzio in un’unica soluzione; rivisitato l’arbitrato. Le nuove norme si applicheranno ai procedimenti instaurati dopo il 30 giugno 2023, salvo eccezioni.
Passiamo al penale. Più tutela alle vittime con la giustizia riparativa e agli imputati con processi meno lunghi. Notifiche telematiche e trasmissione digitale dei fascicoli per ridurre i tempi di attraversamento tra le fasi del giudizio. Rimodulati i termini di durata massima delle indagini preliminari: un meccanismo di discovery degli atti evita la stasi del fascicolo, tutelando il segreto investigativo. Valorizzati i riti alternativi: patteggiamento, rito abbreviato, decreto penale di condanna, giudizio immediato. Patteggiamento per confisca facoltativa e pene accessorie. All’udienza preliminare il giudice pronuncia il non luogo a procedere se gli elementi acquisiti non consentono una ragionevole previsione di condanna. Udienza predibattimentale per i reati meno gravi, con citazione diretta a giudizio. Appello inammissibile se i motivi non sono specifici. Inappellabili le sentenze di condanna al lavoro di pubblica utilità, che può essere applicato in sostituzione di pene detentive fino a tre anni. La sospensione del procedimento con messa alla prova è estesa ai reati puniti con pena entro sei anni: la proposta all’indagato/imputato può arrivare dal pm. La non punibilità per particolare tenuità del fatto si applica ai reati con pena detentiva non superiore nel minimo a due anni. Ma diventa rilevante anche la condotta successiva al reato. E sono esclusi delitti gravi come violenza sessuale, stalking e tutti i reati di violenza domestica riconducibili alla Convenzione di Istanbul. Restano fuori anche spaccio di droga, corruzione, i reati pesanti contro la pubblica amministrazione e l’incendio boschivo. Ampliata la procedibilità a querela per reati contro la persona e contro il patrimonio per favorire risarcimento del danno, riparazione dell’offesa e definizione anticipata dei procedimenti. Centri per la giustizia riparativa in ogni Corte d’appello dopo la dichiarazione di Venezia dei ministri della Giustizia del Consiglio d’Europa, adottata durante il semestre di presidenza italiano.
Chiudiamo con l’ufficio del processo. L’antidoto alle cause-lumaca è rappresentato dalle forze fresche in grado di utilizzare in modo più efficace la tecnologia e assicurare l’adozione di modelli organizzativi più efficienti. Indicare gli obiettivi da raggiungere, in base alle criticità esistenti, spetta al capo dell’ufficio, che può farsi aiutare da magistrati che sceglie in prima persona.
Accanto ai giovani appena assunti nelle strutture giudiziarie di tutta Italia, entrano nell’ufficio del processo e nell’ufficio spoglio anche magistrati onorari, cancellieri, tirocinanti, laureati in formazione professionale. Il personale ha accesso ai fascicoli, partecipa alle udienze (salvo stop del giudice) e alle camere di consiglio, oltre che alle riunioni con i presidenti di sezione. Stringenti per tutti gli obblighi di riservatezza. A tutto tondo l’aiuto fornito al magistrato, sia nel civile sia nel penale: dallo studio del fascicolo alle schede riassuntive, fino alla preparazione di udienze e camere di consiglio, dopo aver verificato se ci sono i presupposti per mediare la lite. Previste pure ricerche di giurisprudenza e dottrina, perfino la redazione di bozze di provvedimenti. Lo staff svolge una funzione di raccordo fra giudice e pm da una parte e uffici amministrativi dall’altra, aiutandoli a usare il computer e gli altri strumenti informatici; raccoglie, cataloga e archivia i provvedimenti dell’ufficio e partecipa all’analisi dei flussi statistici per monitorare il lavoro dell’ufficio.
