Assegno unico, verso una riforma strutturale: superati i vincoli di residenza e apertura ai figli all’estero

L’assegno unico e universale, introdotto il 1° marzo 2022 quale misura cardine di sostegno alle famiglie con figli a carico, si avvia verso una revisione significativa. Un emendamento al decreto PNRR interviene infatti su alcuni dei profili più controversi della disciplina vigente, ridefinendo i requisiti di accesso e ampliando la platea dei beneficiari in coerenza con i principi del diritto dell’Unione europea.

Alla base dell’intervento normativo si colloca una rilevante questione di compatibilità con l’ordinamento europeo. Nel 2024, la Commissione europea ha deferito l’Italia alla Corte di giustizia dell’Unione europea, ritenendo discriminatori due requisiti previsti dalla normativa nazionale: l’obbligo di residenza in Italia per almeno due anni e la necessaria residenza dei figli sul territorio italiano.

Secondo l’interpretazione di Bruxelles, tali condizioni risultano in contrasto con i principi di libera circolazione dei lavoratori e di parità di trattamento tra cittadini degli Stati membri, penalizzando in particolare i cosiddetti lavoratori “mobili”, ossia coloro che operano professionalmente in un Paese diverso da quello di residenza.

L’iniziativa del Governo si inserisce, pertanto, in una logica preventiva, volta a evitare una possibile pronuncia di condanna che avrebbe potuto comportare anche rilevanti oneri economici, inclusi eventuali arretrati a favore dei soggetti esclusi.

Uno dei punti qualificanti della riforma è rappresentato dall’eliminazione del vincolo dei due anni di residenza in Italia. Nel sistema vigente, tale requisito costituisce una condizione essenziale per l’accesso al beneficio, salvo il caso di rapporti di lavoro di durata almeno semestrale.

La nuova impostazione introduce un criterio maggiormente aderente alla dimensione contributiva: il diritto all’assegno sarà riconosciuto a chi svolge un’attività lavorativa in Italia, sia in forma subordinata sia autonoma, risultando iscritto a una gestione previdenziale e adempiendo agli obblighi contributivi. Si tratta di un passaggio concettuale rilevante, che sposta l’asse della tutela dalla residenza formale al contributo economico effettivamente apportato al sistema nazionale.

Ulteriore elemento di novità riguarda l’estensione del beneficio ai figli residenti in altri Stati membri dell’Unione europea. In precedenza, il meccanismo di calcolo basato sull’ISEE determinava, di fatto, una limitazione ai soli nuclei con figli residenti in Italia.

La riforma chiarisce espressamente che l’assegno potrà essere riconosciuto anche per figli residenti all’estero, purché fiscalmente a carico secondo la normativa italiana. La disposizione risponde all’esigenza di garantire una tutela uniforme ai lavoratori transnazionali, consentendo, ad esempio, a un cittadino europeo occupato in Italia di beneficiare della misura anche se il nucleo familiare risiede in un altro Paese dell’Unione.

Il legislatore interviene inoltre sui requisiti soggettivi richiesti ai cittadini europei. Viene eliminato l’obbligo di dimostrare il diritto di soggiorno o di soggiorno permanente, ritenuto un ostacolo formale non sempre coerente con la posizione lavorativa effettiva del richiedente.

Sarà dunque sufficiente la cittadinanza di uno Stato membro per accedere alla prestazione, fermo restando il possesso degli altri requisiti sostanziali. Rimane invece invariata la disciplina per i cittadini di Paesi terzi, per i quali continuano a essere richiesti specifici titoli di soggiorno.

La riforma incide anche sulle modalità di determinazione dell’importo. Viene introdotto un criterio di proporzionalità, in base al quale il beneficio sarà commisurato alla durata effettiva dell’attività lavorativa o della presenza in Italia.

In termini operativi, l’assegno non sarà più automaticamente riconosciuto per l’intero anno, ma soltanto per i mesi in cui sussistono i requisiti. Il diritto alla prestazione si configura quindi come progressivo e strettamente correlato alla permanenza del rapporto di lavoro. Ne consegue che, in caso di cessazione dell’attività, anche l’erogazione dell’assegno sarà interrotta.

Per i lavoratori non residenti, la domanda dovrà essere presentata annualmente, con riferimento al periodo di occupazione, a decorrere dal 1° marzo di ciascun anno.

Secondo la relazione tecnica allegata all’emendamento, l’impatto sui conti pubblici sarà inizialmente contenuto, ma destinato a crescere nel medio-lungo periodo: si stimano 20 milioni di euro per il 2026, 31,1 milioni per il 2027 e un incremento progressivo fino a circa 36,2 milioni annui a partire dal 2035. Le risorse saranno reperite attraverso il fondo destinato all’adeguamento dell’ordinamento nazionale alla normativa europea.

Il testo è ora all’esame del Parlamento e sarà sottoposto alla valutazione della Commissione Bilancio prima dell’approdo in Aula, previsto dopo la pausa pasquale. L’approvazione definitiva segnerebbe un passaggio rilevante nell’evoluzione dell’assegno unico, rendendolo più inclusivo e allineato ai principi europei, ma al contempo più rigorosamente ancorato alla dimensione lavorativa e contributiva.

In questa prospettiva, la riforma si configura come un intervento di equilibrio tra esigenze di equità sociale, sostenibilità finanziaria e rispetto degli obblighi derivanti dall’appartenenza all’Unione europea.

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