Accertamento fiscale dopo il trasferimento della sede: quando l’ufficio non competente può far annullare l’atto

Il trasferimento del domicilio fiscale può incidere sulla competenza dell’Agenzia delle Entrate. Una recente pronuncia della Corte di giustizia tributaria di primo grado di Milano chiarisce cosa accade quando il controllo viene effettuato dall’ufficio che aveva competenza prima del trasferimento e quali conseguenze possono derivare dall’incompetenza territoriale.

Una società cambia sede e comunica regolarmente il nuovo indirizzo all’Amministrazione finanziaria. Nonostante ciò, un successivo accertamento viene emesso dalla Direzione provinciale che era competente prima del trasferimento.

È proprio questa la situazione esaminata dalla Corte di giustizia tributaria di primo grado di Milano, con la sentenza n. 760/2026, che affronta il tema della competenza territoriale degli uffici dell’Agenzia delle Entrate e delle conseguenze derivanti dall’attività svolta da un ufficio che non aveva più il potere di intervenire.

La questione non riguarda soltanto quale ufficio possa materialmente emettere l’avviso di accertamento. Secondo i giudici, il problema può riguardare anche l’attività istruttoria svolta precedentemente e l’utilizzabilità degli elementi acquisiti dall’ufficio territorialmente incompetente.

 

Quale ufficio dell’Agenzia delle Entrate può effettuare il controllo

La competenza dell’Amministrazione finanziaria non è indistinta. In linea generale, l’attività di controllo, accertamento e notificazione deve essere svolta dall’ufficio individuato sulla base del domicilio fiscale del contribuente.

Per quanto riguarda l’IVA, il riferimento è rappresentato dall’art. 40, comma 1, del Testo unico IVA, che collega la competenza alle disposizioni sul domicilio fiscale contenute negli articoli 58 e 59 del D.P.R. 600/1973.

Per le imposte sui redditi, invece, assume rilievo l’art. 31, comma 3, del D.P.R. 600/1973.

Il criterio di fondo è quindi analogo: occorre individuare il domicilio fiscale del contribuente nel momento previsto dalla normativa per determinare l’ufficio competente.

In particolare, per la generalità dei casi, rileva il domicilio fiscale esistente quando è stata presentata, o avrebbe dovuto essere presentata, la dichiarazione oggetto del controllo.

Questo significa che il successivo spostamento della sede non consente automaticamente all’ufficio originariamente competente di continuare a esercitare i propri poteri.

 

Le deroghe previste dalla normativa

La disciplina generale non vale indistintamente per tutti i contribuenti.

Per i soggetti non residenti, privi in Italia di una stabile organizzazione e di un rappresentante fiscale, la competenza è attribuita all’ufficio di Roma.

Un diverso criterio riguarda i soggetti che adempiono direttamente agli obblighi IVA secondo quanto previsto dall’art. 35-ter del Testo unico IVA. In questo caso il riferimento è il Centro operativo di Pescara, individuato dal provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate del 30 dicembre 2005.

Esiste inoltre una specifica disciplina per alcune categorie di soggetti nell’ambito delle imposte dirette. Il d.lgs. 13/2024, adottato nell’ambito della riforma fiscale, ha previsto una deroga per società di persone, professionisti associati, aziende coniugali prive di forma societaria e società che hanno optato per il regime di trasparenza fiscale.

Per questi soggetti, l’ufficio competente a effettuare l’accertamento nei confronti della società può procedere anche nei confronti dei soci per il reddito loro attribuito, senza che rilevi il domicilio fiscale individuale dei singoli soci.

 

Il caso della società che ha trasferito la sede da Milano a Varese

La controversia esaminata dalla Corte di giustizia tributaria milanese riguarda una società in liquidazione operante nella distribuzione all’ingrosso di calzature e accessori.

La società aveva trasferito la propria sede legale a Milano nel maggio 2015. Successivamente, il 17 settembre 2020, aveva spostato formalmente la sede in provincia di Varese, provvedendo anche all’aggiornamento dell’iscrizione presso la Camera di commercio.

La vicenda fiscale riguardava l’anno d’imposta 2017.

Il 14 marzo 2022, i liquidatori della società avevano presentato una dichiarazione IVA integrativa relativa proprio a quell’annualità, allo scopo di far valere un credito collegato ad alcune operazioni considerate non imponibili.

La dichiarazione integrativa veniva presa in carico dall’ufficio di Varese, che risultava territorialmente competente in base alla nuova situazione della società.

A intervenire fu però la Direzione provinciale II di Milano, che emise un avviso di accertamento rideterminando l’imponibile IVA in 97.393 euro.

Alla base della rettifica vi era, tra l’altro, la valutazione dell’Amministrazione secondo cui la documentazione prodotta dalla società non fosse sufficiente a dimostrare alcune cessioni intracomunitarie ed esportazioni indicate come non imponibili.

La società decise di impugnare l’accertamento, contestando non soltanto il merito della pretesa fiscale, ma anche la competenza territoriale dell’ufficio milanese.

 

Il trasferimento della sede non restituisce automaticamente la competenza al vecchio ufficio

Uno degli aspetti centrali della pronuncia riguarda il momento in cui deve essere individuato il domicilio fiscale rilevante per stabilire quale ufficio sia competente.

La Corte richiama un orientamento ormai consolidato della Corte di Cassazione, secondo cui il domicilio fiscale rilevante ai fini della competenza deve essere individuato con riferimento al momento previsto dalla legge e non può essere modificato retroattivamente sulla base di un successivo trasferimento.

La Cassazione ha ribadito questo principio anche con l’ordinanza n. 14985 del 15 luglio 2020.

Nel caso esaminato, quindi, il fatto che l’annualità oggetto di verifica fosse il 2017 non significava che l’ufficio di Milano potesse conservare indefinitamente la propria competenza.

Il trasferimento della sede a Varese era stato formalizzato nel 2020 e risultava correttamente comunicato. Inoltre, la dichiarazione integrativa presentata nel 2022 riportava la nuova situazione.

Secondo la ricostruzione accolta dai giudici, non vi era quindi un comportamento della società tale da creare un’incertezza imputabile al contribuente.

Una volta che il nuovo domicilio fiscale è stato regolarmente comunicato, l’ufficio territorialmente competente in base alla nuova situazione acquisisce i relativi poteri, purché il trasferimento sia stato effettuato e comunicato secondo le regole previste e in buona fede.

 

L’incompetenza può riguardare anche le attività svolte prima dell’accertamento

La decisione assume particolare rilievo anche per un altro motivo.

Il problema non riguarda esclusivamente l’avviso di accertamento eventualmente emesso da un ufficio territorialmente incompetente. La Corte considera infatti le conseguenze dell’incompetenza anche rispetto all’attività istruttoria che precede l’atto finale.

La disciplina sulla competenza prevista dall’art. 31 del D.P.R. 600/1973 deve essere riferita, secondo la pronuncia, all’insieme delle attività attribuite agli uffici dell’Agenzia delle Entrate.

Rientrano quindi nel problema anche le richieste di documentazione, gli approfondimenti e le verifiche effettuate nel corso dell’istruttoria.

La conseguenza può essere particolarmente significativa: gli elementi probatori acquisiti da un ufficio privo della necessaria competenza territoriale possono risultare inutilizzabili nel processo tributario.

A questo proposito assume rilievo l’art. 7-quinquies dello Statuto dei diritti del contribuente, disposizione introdotta per disciplinare le conseguenze dei vizi dell’attività istruttoria dell’Amministrazione finanziaria.

 

L’errore dell’ufficio non significa che l’accertamento si annulli automaticamente

C’è però un aspetto fondamentale che il contribuente deve considerare.

Il difetto di competenza territoriale non determina automaticamente l’annullamento dell’atto senza che il contribuente lo faccia valere.

La questione deve essere sollevata attraverso uno specifico motivo di ricorso.

Il principio è stato ribadito dalla Corte di Cassazione con la sentenza n. 20014 del 19 luglio 2024.

Di conseguenza, chi riceve un accertamento proveniente da un ufficio che ritiene territorialmente incompetente non dovrebbe semplicemente ignorare l’atto.

È necessario contestare espressamente il vizio nei termini previsti per l’impugnazione, indicando tra i motivi di ricorso il difetto di competenza territoriale dell’ufficio che ha emesso l’accertamento.

Se il contribuente non contesta tempestivamente il vizio, l’atto può diventare definitivo e continuare a produrre i propri effetti, anche qualora l’ufficio che lo ha emesso fosse effettivamente privo della competenza territoriale necessaria.

 

Cosa significa in concreto per chi cambia sede

La pronuncia della Corte di giustizia tributaria di primo grado di Milano mette quindi in evidenza l’importanza di verificare attentamente quale fosse il domicilio fiscale rilevante e quale ufficio fosse competente nel momento previsto dalla normativa.

Il trasferimento della sede deve essere correttamente comunicato e documentato. Una volta effettuato il cambio, occorre inoltre prestare attenzione alla provenienza di eventuali richieste, inviti, verifiche e accertamenti ricevuti dall’Amministrazione finanziaria.

La questione della competenza territoriale può infatti incidere non soltanto sulla validità dell’atto conclusivo, ma anche sulle attività istruttorie che lo hanno preceduto.

La sentenza n. 760/2026 conferma dunque l’importanza di distinguere tra il merito della pretesa tributaria e la legittimità dell’attività svolta dall’ufficio che l’ha formulata. Anche quando l’Amministrazione ritenga fondata la propria contestazione fiscale, resta necessario che il procedimento sia condotto dall’ufficio dotato dei relativi poteri.

Per il contribuente, tuttavia, il controllo sulla competenza non sostituisce l’obbligo di agire tempestivamente: l’eventuale vizio deve essere eccepito espressamente attraverso gli strumenti di tutela previsti dalla legge.

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