Le aziende in Cig Covid possono prorogare i contratti a termine, senza correre rischi di vedersi applicare la sanzione della trasformazione del rapporto a tempo indeterminato. Il salvagente è l’art. 19-bis del dl n. 18/2020 che, in tal caso, deroga al divieto ordinario di rinnovo/proroga di contratti a termine nelle aziende in Cig. La norma è «da interpretare in senso “dinamico”», cioè facendo riferimento alla platea di lavoratori destinatari di Cig di volta in volta individuata dalla normativa emergenziale, da ultimo dall’art. 8 del dl n. 41/2021: lavoratori in forza al 23 marzo 2021. A precisarlo è l’ispettorato nazionale del lavoro nella nota prot. n. 762/2021, con parere condiviso dal ministero del lavoro.
La deroga. La precisazione arriva in risposta a richieste di chiarimenti in merito alla possibilità di rinnovo o di proroga di contratti a termine, relativi a lavoratori in forza presso aziende che fruiscono degli strumenti di integrazione salariale previsti dalla normativa emergenziale Covid.
L’art. 19-bis del dl n. 18/2020, spiega l’Inl, è una norma d’interpretazione autentica in materia di ammortizzatori e rinnovo dei contratti a termine e dispone che, considerata l’emergenza Covid, ai datori di lavoro che accedono agli ammortizzatori Covid «nei termini ivi indicati» è consentita la possibilità, in deroga alle previsioni degli art. 20, comma 1, lett. c, 21, comma 2, e 32, comma 1, lett. c, del dlgs 81/2015, di procedere, nello stesso periodo, al rinnovo o alla proroga dei contratti a termine, anche a scopo di somministrazione. Tale norma, aggiunge l’Inl, consente al datore di lavoro ammesso alla Cig di rinnovare o di prorogare contratti a termine in deroga, tra l’altro, al divieto di stipula di contratti a termine in «unità produttive nelle quali sono operanti una sospensione del lavoro o una riduzione dell’orario in regime di cassa integrazione guadagni, che interessano lavoratori adibiti alle mansioni cui si riferisce il contratto a tempo determinato» (divieto fissato all’art. 20, comma 1, lett. c, dlgs. n. 81/2015). Con la conseguenza che la violazione di tale disposizione non comporterà l’ordinario effetto di trasformare il contratto (prorogato o rinnovato) in rapporto di lavoro a tempo indeterminato.
Effetto «dinamico». Secondo l’Inl, l’art. 19-bis è da considerarsi attualmente in vigore quale norma interpretativa di tutte le disposizioni che disciplinano la Cig Covid prevista agli articoli dal 19 al 22 del dl n. 18/2020 e richiamate dalle successive norme che ne hanno nel tempo prorogato la fruizione (decreto Rilancio; decreto Agosto; decreto Ristori; legge Bilancio 2021 e, infine, decreto Sostegni). In particolare, l’inciso «nei termini ivi indicati» contenuto nell’art. 19-bis «è da interpretare in senso “dinamico”, facendo riferimento alla platea dei lavoratori attualmente destinataria» della Cig Covid, ovvero individuata dall’art. 8 del dl n. 41/2021 nei «lavoratori in forza alla data di entrata in vigore del presente decreto». In conclusione, l’Inl ritiene possibile rinnovare o prorogare contratti a termine anche per i lavoratori che accedono ai trattamenti di integrazione salariale, se gli stessi sono in forza alla data del 23 marzo 2021 (data di entrata in vigore del decreto Sostegni).
