Cassa integrazione e blocco licenziamenti: le novità nel decreto Sostegni bis

Ecco un  riepilogo delle misure in materia di lavoro  inserite in aggiunta rispetto al decreto Sostegni bis originario.

Esonero contributivo settori piu colpiti dal COVID 

L’esonero contributivo per le aziende più colpite dall’emergenza Covid previsto dal DL 73/2021, viene ampliato a nuovi settori di attività. La decontribuzione  nel decreto riguardava le aziende che hanno utilizzato trattamenti di integrazione salariale nei mesi di gennaio, febbraio e marzo 2021 nei settori del turismo , degli stabilimenti termali e del commercio, cui la conversione in legge aggiunge ora:  settori creativo, culturale e dello spettacolo.  Si attende ancora però il decreto attuativo.

Causali contratti a termine  definite dalla contrattazione sindacale: 

E’ prevista , temporaneamente, possibilità di ricorrere ai contratti a tempo determinato    per “specifiche esigenze previste dai contratti collettivi”. In questi casi il contratto a tempo determinato può avere un termine di durata superiore a 12 mesi, restando comunque entro il limite complessivo di 24 mesi. La norma si applica fino al 30 settembre 2022. Vedi sul tema “Il contratto a tempo determinato“.

Formazione lavoratori

FORMAZIONE DIPENDENTI

Viene istituito in sede di conversione un nuovo credito di imposta sulle spese per attività di formazione professionale dei dipendenti.   negli ambiti legati allo sviluppo di nuove tecnologie  previste dal Piano nazionale industria 4.0, pari al 25% della spesa sostenuta, fino all’importo massimo di 30.000 euro per ciascuna impresa.

CREDITO DI IMPOSTA BORSE DI STUDIO

Un credito di imposta per le imprese ( che sostengano con donazioni ne borse di studio a neolaureati   per la frequenza di corsi, promossi da università e istituti di formazione, per l’acquisizione di competenze manageriali, fino all’importo massimo di 100.000 euro.

DURC CONTRIBUTI AUTONOMI

In attesa del decreto attuativo per l’esonero contributivo parziale previsto dalla legge di bilancio 2021 per   autonomi iscritti alle gestioni INPS e i professionisti iscritti alle casse ordinistiche con specifici requisiti  la legge di conversione  prevede che la regolarità contributiva, sia verificata d’ufficio dal 1° novembre 2021, quindi con versamenti effettuati entro il 31 ottobre 2021. Si possono quindi rimandare  i versamenti delle scadenze  di luglio agosto settembre 2021.

Cassa integrazione 

Ulteriore cassa integrazione guadagni straordinaria:  per fronteggiare situazioni aziendali di particolare difficoltà presentate al MiSE, l’art 40 bis prevede la possibilità che ai datori di lavoro privati che hanno utilizzato le 13 settimane di cassa integrazione prevista dal dl 41 2021 può essere riconosciuto un trattamento straordinario di integrazione salariale per un massimo di ulteriori tredici settimane  fino al 31 dicembre 2021, Restano sempre preclusi, in caso di utilizzo, i licenziamenti collettivi e per giustificato motivo oggettivo

Mobilità: La legge di conversione prevede lo stop della riduzione progressiva fino a fine anno,  anche ai trattamenti di mobilità in deroga per i lavoratori delle aziende nelle aree di crisi complessa, nei casi di terza e quarta proroga, oltre che per la NASPI.

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