Il tribunale di Roma con sentenza n. 18441/2021, approvando il comportamento di un datore di lavoro alle prese con un lavoratore non vaccinato per rifiuto volontario, stabilisce che se non c’è alternativa per il suo demansionamento, questi rimarrà a casa senza stipendio.
La sentenza è stata promossa da una lavoratrice, alla quale il datore di lavoro aveva sospeso il rapporto di lavoro e, di conseguenza, anche la retribuzione, a motivo del fatto che era risultata non idonea alle prestazioni lavorative in seguito alla visita d’idoneità del medico competente (anche c.d. «di fabbrica»). In particolare, il medico aveva dichiarato la lavoratrice «idonea con limitazioni» («evitare carichi lombari maggiori/uguali a 7 kg») e «non può essere in contatto con i residenti del villaggio» a ragione del «rifiuto di sottoporsi a vaccinazione contro il virus Sars Cov-2». A seguito di tale giudizio, con decorrenza dal 1° luglio scorso, il datore di lavoro ha sospeso il rapporto e la retribuzione alla lavoratrice, fino a eventuale giudizio di revisione di idoneità o alla cessazione delle limitazioni per pandemia. Il datore di lavoro ha preso questa decisione dopo aver verificato negativamente, dall’organigramma, la possibilità di un diverso reimpiego, cioè l’impiego in altre mansioni.
La lavoratrice si è rivolta al tribunale sostenendo che il comportamento del datore di lavoro non fosse altro che un «provvedimento disciplinare per il rifiuto di sottoporsi a vaccinazione» contro il Covid. Il tribunale la vede diversamente. Infatti, la sentenza afferma che non si tratta di sanzione disciplinare, «bensì di un doveroso provvedimento di sospensione, adottato stante la parziale inidoneità alle mansioni». In questi casi, chiosa il tribunale, il datore di lavoro «ha l’obbligo di sospendere in via momentanea il dipendente dalle mansioni a cui è addetto, ai sensi dell’art. 2087 del codice civile» (si veda ItaliaOggi del 27 luglio scorso).
